F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 17 Aprile 2012 8) RICORSO DEL SIGNOR CATALDO CERAVOLO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 7, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (COM. UFF. N. 61/A DEL 13.6.1991) (NOTA N. 441/327 PF 09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 17 Aprile 2012 8) RICORSO DEL SIGNOR CATALDO CERAVOLO (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER ANNI 1 E MESI 6 E AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (COM. UFF. N. 61/A DEL 13.6.1991) (NOTA N. 441/327 PF 09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012) Con ricorso in data 8.3.2012 il signor Cataldo Ceravolo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 64, chiedendo, in via principale, di rigettare tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla Procura Federale e di dichiarare il suo proscioglimento dalle incolpazioni, con conseguente annullamento delle sanzioni della sospensione per anni uno e mesi sei e della ammenda di € 50.000,00 inflitte con la decisione gravata, nonché, in via subordinata, di ridurre o sostituire le sanzioni con quelle minime ritenute di giustizia. A sostegno del gravame, il signor Ceravolo adduce un duplice ordine di articolate censure, con il primo dei quali lamenta l’erroneità e l’ingiustizia della decisione impugnata per assoluta inconsistenza della prova, contraddittorietà della motivazione ed erroneità nell’individuazione dell’apparato normativo, con il secondo della eccessiva afflittività della sanzione. Ritiene questa Corte che la decisione impugnata rechi adeguata, ancorchè sintetica, motivazione là dove ritiene sufficientemente provata, con esplicito riferimento ai voluminosi atti del giudizio, la sussistenza degli addebiti contestati al signor Cataldo Ceravolo. In particolare, che quest’ultimo nella Stagione Sportiva 2008/2009 abbia sostanzialmente svolto attività di fatto di dirigente della Pro Patria Gallaratese S.r.l., occupandosi tra l’altro dei rapporti tra calciatori e società, delle incombenze quotidiane di calciatori e tesserati, dell’accompagnamento della prima squadra in trasferta, nonostante fosse iscritto nell’elenco degli Agenti dei calciatori dal 17.11.2008, risulta effettivamente provato dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dai signori Italo Federici, Alberto Armiraglio, Francesco Lamazza e, dal padre del ricorrente, sig. Francesco Ceravolo. Le pur pregevoli deduzioni difensive svolte in questa sede dal ricorrente in punto di diritto non superano né smentiscono le circostanze oggetto delle convergenti dichiarazioni come sopra rese dai citati testi che possono pertanto ritenersi acclarate. Anche la circostanza relativa al riempimento ed al deposito presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. del mandato sottoscritto in bianco – e cioè senza indicazione del mandatario, dell’oggetto del mandato e del suo compenso – dal presidente Giuseppe Zoppo da parte del sig. Cataldo Ceravolo può ritenersi provata, dal momento che risultano pacifici sia il fatto della sottoscrizione in bianco del modulo del mandato, ammessa da parte del sig. Francesco Ceravolo in sede di audizione presso la Procura Federale, sia il fatto dell’inesistenza di qualsivoglia effettiva attività relativa al tesseramento del calciatore Do Padro (risultante quale sostanziale oggetto dell’incarico a seguito del riempimento postumo del modulo) da parte del sig. Cataldo Ceravolo (risultante, a seguito del riempimento postumo del modulo, il mandatario fittizio), come dallo stesso ammesso in sede di audizione sempre da parte della Procura Federale. A ciò si aggiungano le dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dal signor Francesco Ceravolo e dai signori Italo Federici, Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, convergenti ed univoche nel confermare che il Sig. Cataldo Ceravolo non prese neppure parte all’incontro presso l’albergo di Viareggio, verso la fine del mese di ottobre 2008, relativo alla trattativa per il tesseramento del calciatore Do Prado per la Pro Patria Gallaratese S.r.l.. Ne consegue la prova dell’inesistenza di qualsivoglia legittimo titolo e diritto di credito nei confronti della Pro Patria in capo all’odierno ricorrente in relazione alla vicenda del tesseramento del calciatore Do Padro e la illiceità della condotta dallo stesso posta in essere al fine di ottenere, anche attraverso la domanda di ammissione al passivo del Fallimento della Pro Patria, l’indebito pagamento del mandato mai allo stesso effettivamente conferito e comunque dallo stesso mai eseguito. La decisione della C.D.N. impugnata è pertanto immune dalle censure ad essa rivolte con il primo motivo di ricorso, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, appare equo operare una riduzione di mesi sei della disposta sospensione e di € 30.000,00 della ammenda, tenuto conto del grado di giudizio di disvalore attribuibile alla condotta contestata. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Cataldo Ceravolo riduce la sanzione della sospensione della licenza ad anni 1 e l’ammenda ad € 20,000.00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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