COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 17/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEFERIMENTO (N. 4373/28 pf 11 12/MS/vdb) SANSONE FRANCESCO, SANSONE RAPHAEL, PELLICCIA GIOVANNI, MASTROBERTI ANGELO, SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA, SOCIETA’ ASD SPORTING OLIMPIA POTENZA, SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA, SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 94 del 17/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DEFERIMENTO (N. 4373/28 pf 11 12/MS/vdb) SANSONE FRANCESCO, SANSONE RAPHAEL, PELLICCIA GIOVANNI, MASTROBERTI ANGELO, SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA, SOCIETA’ ASD SPORTING OLIMPIA POTENZA, SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA, SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA, composta dagli Avv.ti Michele Messina - Presidente - Giuseppe Giordano e Paolo Giordano - Componenti - nella seduta del 25/02/2012 ha deliberato quanto segue: PREMESSO che il Vice Procuratore Federale con nota del 10 Gennaio 2012, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: • SANSONE FRANCESCO, Allenatore con incarico di Istruttore della categoria Pulcini ed Esordienti della Società ASD SPORTING OLIMPIA POTENZA: Per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto partecipare alla gara ASSO POTENZA - OLIMPIA il proprio figlio RAPHAEL nella formazione di quest’ultima squadra, non avente titolo perché tesserato per altra Società; per essersi fatto autorizzare a stare nel terreno gioco durante la stessa gara al fianco del Dirigente PELLICCIA GIOVANNI; per aver ingiuriato e provocato con uno schiaffo quest’ultimo; ed infine per aver sputato sul viso del Dirigente MASTROBERTI ANGELO subito dopo l’interruzione della gara, come in parte motiva dell’atto di deferimento meglio descritto; • SANSONE RAPHAEL, appartenente al Settore Giovanile della SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA: Per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 46, comma 1, del C.G.S. per aver partecipato, in data 24/01/2011 alla gara del Torneo “Fair Play senza Arbitro Ufficiale” ASSO POTENZA - OLIMPIA nella formazione di quest’ultima squadra, non avente titolo perché tesserato per la SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA come in parte motiva dell’atto di deferimento meglio indicato; • PELLICCIA GIOVANNI, Dirigente della SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA: Per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, per aver autorizzato il giovane calciatore SANSONE RAPHAEL a prendere parte alla gara ASSO POTENZA - OLIMPIA senza averne titolo perché tesserato per altra Società; per aver autorizzato l’Allenatore SANSONE FRANCESCO a stare sul terreno di gioco, durante la stessa gara, al suo fianco che svolgeva le Funzioni di Dirigente Arbitro, per avere risposto alle provocazioni di questi, colpendolo con un pugno sul viso, ed infine per aver adito l’Autorità Giudiziaria, con atto di querela poi rimessa, contro lo stesso SANSONE FRANCESCO senza richiedere l’autorizzazione dalla F.I.G.C., come in parte motiva dell’atto di deferimento meglio descritto; • MASTROBERTI ANGELO, già tesserato nel corso della s.s. 2010-2011 contemporaneamente per le SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA e SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA: Per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., per essere risultato tesserato nella s.s. 2010-2011 sia per la SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA che per la SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA, come in parte motiva dell’atto di deferimento meglio indicato; • SOCIETA’ A.S.D. METANAUTO LUCANA: Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio calciatore SANSONE RAPHAEL, come in parte motiva dell’atto di deferimento meglio indicato; • SOCIETA’ A.S.D. SPORTING OLIMPIA POTENZA: Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio ex allenatore SANSONE FRANCESCO come in parte motiva dell’atto di deferimento meglio indicato; • SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA: Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri Dirigenti PELLICCIA GIOVANNI e MASTROBERTI ANGELO ai sensi dell’art. 46, comma 6, del C.G.S. per aver fatto prendere parte alla predetta gara, senza averne titolo, al calciatore SANSONE RAPHAEL, come in parte motiva dell’atto di deferimento meglio indicato; • SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA: Per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al Dirigente e Direttore Generale MASTROBERTI ANGELO, come in parte motiva dell’atto di deferimento meglio indicato; Che la C.D.T. nella seduta del 25 Febbraio 2012, verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: - SANSONE FRANCESCO squalifica per mesi sei (6); - SANSONE RAPHAEL squalifica per giornate due (2); - PELLICCIA GIOVANNI inibizione per mesi sei (6); - MASTROBERTI ANGELO inibizione per mesi otto (8); - SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA ammenda di € 150,00 ; - SOCIETA’ A.S.D. SPORTING OLIMPIA POTENZA ammenda di € 350,00; - SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA ammenda di € 600,00; - SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA ammenda di € 400,00; e dei soli SANSONE FRANCESCO e MIGLIONICO MICHELE, tale ultimo nella sua qualità di delegato della SOCIETA’ A.S.D. SPORTING OLIMPIA POTENZA i quali, una volta preliminarmente dichiarato di non volersi avvalere del rito abbreviato del patteggiamento dalla vigente normativa previsto, sollecitavano, ciascuno per le sfere di proprio interesse, la reiezione del deferimento e il rigetto delle richieste dalla Procura Federale formalizzate; Che gli altri deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano; Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di SANSONE FRANCESCO, SANSONE RAPHAEL, PELLICCIA GIOVANNI, MASTROBERTI ANGELO, SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA, SOCIETA’ ASD SPORTING OLIMPIA POTENZA, SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA, SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano solo parzialmente acclarati; Considerato, nondimeno, come la mancata comparizione dei deferiti PELLICCIA GIOVANNI, MASTROBERTI ANGELO, SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA, SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA, SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA e la conseguente, omessa, coltivazione da parte degli stessi di compiute attività difensive, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad abilitare questa Commissione, nei limiti che verranno di seguito più puntualmente rappresentati, a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nei confronti di questi ultimi nella richiesta di deferimento compendiate. Analizzata la copiosa documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione e relativa alla posizione del calciatore SANSONE RAPHAEL, letta la memoria difensiva dal deferito SANSONE FRANCESCO ritualmente prodotta, ascoltato l’interessato il quale ha negato ogni responsabilità in riferimento agli episodi di violenza contestatigli ed accertato di conseguenza come, per espressa ammissione, Il comportamento dei tesserati SANSONE FRANCESCO, SANSONE RAPHAEL e PELLICCIA GIOVANNI integri la violazione contestata, laddove gli stessi sono certamente venuti meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver il primo fatto partecipare alla gara ASSO POTENZA - OLIMPIA il proprio figlio RAPHAEL nella formazione di quest’ultima squadra, non avente titolo perché tesserato per altra Società, nonché per essersi fatto autorizzare a stare nel terreno gioco durante la stessa partita al fianco del Dirigente PELLICCIA GIOVANNI; il secondo per aver partecipato, in data 24/01/2011 alla gara del Torneo “Fair Play senza Arbitro Ufficiale” ASSO POTENZA - OLIMPIA nella formazione di quest’ultima squadra, pur non avendone titolo perché tesserato per la SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA, il terzo per aver autorizzato il giovane calciatore SANSONE RAPHAEL a prendere parte alla gara ASSO POTENZA - OLIMPIA senza averne titolo perché tesserato per altra Società, nonché per aver autorizzato l’Allenatore SANSONE FRANCESCO a stare sul terreno di gioco, durante la stessa gara, al suo fianco che svolgeva le Funzioni di Dirigente Arbitro; Osservato, nondimeno, come secondo le previsioni della vigente normativa, incontrovertibile, seppur con riferimento ad una manifestazione di carattere ludico e pressoché privo di valore agonistico, appaia la responsabilità oggettiva della SOCIETA’ A.S.D. METANAUTO LUCANA, della SOCIETA’ A.S.D. SPORTING OLIMPIA POTENZA e della SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA in ragione delle violazioni ai propri tesserati ascritte ai sensi dell’art. 04, comma 2, del C.G.S.; Ritenuto di converso, come dall’analisi del voluminoso carteggio dalla Procura Federale prodotto a sostegno della propria azione, dal contenuto della memoria difensiva dal deferito SANSONE FRANCESCO tempestivamente depositata e dalle dichiarazioni in sede di audizione da quest’ultimo rese con le quali ha energicamente respinto ogni addebito sul punto contestategli, non sia stato possibile far emergere un quadro probatorio confermativo delle presunte responsabilità al ripetuto SANSONE FRANCESCO addossate riguardo ingiurie e provocazioni con uno schiaffo rivolte nei confronti del Dirigente PELLICCIA GIOVANNI nonché in danno di altro Dirigente MASTROBERTI ANGELO raggiunto da uno sputo al volto; Considerato come alcuna convergente testimonianza da parte di terzi indipendenti ipoteticamente presenti ai fatti e utile a resocontarli in forma privilegiata possa dirsi acquista agli atti del procedimento in relazione al comportamento offensivo e violento che il deferito SANSONE FRANCESCO avrebbe tenuto con specifico riferimento alle circostanze di tempo e di luogo dall’Accusa indicati; Osservato ancora come la stessa Procura Federale, che invero non è riuscita a raccogliere alcuna deposizione da parte di osservatori neutrali, a pagina 10 della “Relazione” avente ad oggetto “Accertamenti in ordine ai fatti violenza verificatisi nel corso della gara Esordienti ASSO POTENZA - OLIMPIA del 24/01/2011” asserisca che: “gli accertamenti espletati che hanno richiesto numerosi interrogatori di persone più o meno presenti ai fatti accaduti ecc… non hanno portato all’effettivo riscontro circa le espressioni idonee ad incitare la violenza, tali da provocare un violento alterco” e che “le versioni contenute nelle rispettive segnalazioni, al pari di quanto emerso nel corso delle varie audizioni sono state contrastanti” e che “non è stato possibile accertare la reale dinamica di quanto avvenuto”; Ritenuto alla stregua di quanto precede come, per quel che riflette l’addebito sul punto mosso a SANSONE FRANCESCO, i fatti relativi a tale segmento del deferimento, pur in un avvilente contesto di reciproche e immotivate scorrettezze, istigazioni e provocazioni verbali, non possano dirsi provati ove si voglia aver cura di considerare come la stessa Procura Federale abbia elaborato la teoria accusatoria in forza di testimonianze rese “da persone più o meno presenti” comunque contrastanti e in ogni caso non confermate in sede dibattimentale, alla gara Torneo “Fair Play senza Arbitro Ufficiale”; Considerato alla stregua di tanto come del tutto superflua si qualificherebbe l’integrazione istruttoria dal ridetto SANSONE FRANCESCO sollecitata perché eventuali, ulteriori, deposizioni non servirebbero ad arricchire ovvero a modificare l’assetto probatorio ad oggi formatosi; Osservato, tuttavia, come, proprio a cagione del carattere ludico e pressoché privo di valore agonistico della manifestazione e della giovanissima età degli atleti partecipanti, Allenatori e Dirigenti avrebbero certamente dovuto adeguare i propri comportamenti orientandoli al fine di una scrupolosa coltivazione e applicazione a fini pedagogici ed educativi dei principi di lealtà, correttezza e probità come in realtà purtroppo non avvenuto per esplicita ammissione degli stessi interessati; Considerato come accertate, di converso, possano qualificarsi le accuse, a mezzo dell’atto di deferimento che viene qui esaminato, a PELLICCIA GIOVANNI rivolte, per aver lui medesimo, in sede di preventiva indagine dalla Procura Federale condotta, ammesso e non più smentito, seppure per difendersi da una provocazione subita, di aver colpito con un pugno SANSONE FRANCESCO per quanto del resto confermato da convergenti dichiarazioni di altri tesserati della stessa SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA in corso di indagini acquisite nonché da certificazione medica agli atti del procedimento allegata; Accertato, nondimeno, come la condotta dal ridetto PELLICCIA GIOVANNI tenuta con l’interessamento dell’A.G.O. in difetto di preventiva autorizzazione da parte della F.I.G.C., benché in qualche misura forse temperata dal coinvolgimento emotivo, seppur ritardato, connesso alla sgradevole e per certi versi sorprendente situazione in quel contesto di luogo e di tempo determinatasi, violi comunque le norme dal C.G.S. regolate e come tale sia a sua volta passibile di sanzione; Osservato, ancora, come Il comportamento di MASTROBERTI ANGELO integri la violazione contestata, laddove lo stesso, per quanto inequivocabilmente emerso dall’approfondita lettura della documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione ed altra consistente in copiosa certificazione relativa alla sua posizione, è certamente venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per essere risultato tesserato nella s.s. 2010-2011 sia per la SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA che per la SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA; Considerato, per l’effetto, come secondo le previsioni della vigente normativa, incontrovertibile appaia la responsabilità oggettiva della SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA e della SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA in ragione delle violazioni al proprio comune tesserato ascritte ai sensi dell’art. 04, comma 2, del C.G.S.; Ritenuto alla stregua delle argomentazioni che precedono come il comportamento dai nominati tesserati SANSONE FRANCESCO, SANSONE RAPHAEL, PELLICCIA GIOVANNI, MASTROBERTI ANGELO, nella misura ed entro i limiti in narrativa meglio perimetrati, integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di proporzionate sanzioni; Accertato nondimeno come le SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA, SOCIETA’ ASD SPORTING OLIMPIA POTENZA, SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA, SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA in ragione delle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel loro interesse ai sensi dell’art. 04, comma 2, del C.G.S. debbano rispondere a titolo di responsabilità oggettiva e come tale siano a loro volta passibili di sanzione; Osservato da ultimo come, benché anche la SOCIETA’ ASD SPORTING OLIMPIA POTENZA sia chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti per cui è deferimento, le sanzioni nei confronti della stessa irrogabili debbano tener conto del collaborativo e meritevole comportamento assunto nell’intero arco temporale della vicenda; Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità di tutti i deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti nei limiti come sopra enucleati; In particolare, quanto SANSONE FRANCESCO perché in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, faceva partecipare alla gara ASSO POTENZA - OLIMPIA il proprio figlio RAPHAEL nella formazione di quest’ultima squadra, non avente titolo perché tesserato per altra Società, nonché per essersi fatto autorizzare a stare nel terreno gioco durante la stessa gara al fianco del Dirigente PELLICCIA GIOVANNI; Quanto a SANSONE RAPHAEL perché in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 46, comma 1, del C.G.S. partecipava, in data 24/01/2011 alla gara del Torneo “Fair Play senza Arbitro Ufficiale” ASSO POTENZA - OLIMPIA nella formazione di quest’ultima squadra, non avente titolo perché tesserato per la SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA; Quanto a PELLICCIA GIOVANNI, perché, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, autorizzava il giovane calciatore SANSONE RAPHAEL a prendere parte alla gara ASSO POTENZA - OLIMPIA senza averne titolo perché tesserato per altra Società; autorizzava l’Allenatore SANSONE FRANCESCO a stare sul terreno di gioco, durante la stessa gara, al suo fianco che svolgeva le Funzioni di Dirigente Arbitro, per avere colpito con un pugno sul viso SANSONE FRANCESCO, ed infine per aver adito l’Autorità Giudiziaria, con atto di querela poi rimessa, contro lo stesso SANSONE FRANCESCO senza richiedere l’autorizzazione dalla F.I.G.C., nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; Quanto a MASTROBERTI ANGELO perché in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., risultava tesserato nella s.s. 2010-2011 sia per la SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA che per la SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA; Quanto alla SOCIETA’ A.S.D. METANAUTO LUCANA perché, seppur verosimilmente del tutto ignara dei fatti determinatisi, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse, nonché per non essersi presentata, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; Quanto alla SOCIETA’ A.S.D. SPORTING OLIMPIA POTENZA perché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse; Quanto alla SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA perché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte ai propri Dirigenti PELLICCIA GIOVANNI e MASTROBERTI ANGELO ai sensi dell’art. 46, comma 6, del C.G.S. per aver fatto prendere parte alla predetta gara, senza averne titolo, al calciatore SANSONE RAPHAEL, nonché per non essersi presentata, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; Quanto alla SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA perché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 04 comma 2 C.G.S. risponde per le violazioni ascritte al Dirigente e Direttore Generale MASTROBERTI ANGELO, nonché per non essersi presentata, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; Ritenuto in ogni caso come, pur in presenza di elementi oggettivamente violativi del vigente C.G.S., alcun profilo di punibilità possa ipotizzarsi a carico del giovane SANSONE RAPHAEL in dipendenza della sua minore età, di circostanze determinatesi, come è ovvio, ben al di fuori di sue effettive, libere e consapevoli scelte e da ultimo, se non altro, a titolo di elementare buon senso; Osservato ancora come, con ovvia eccezione riguardo l’irregolare posizione del deferito MASTROBERTI ANGELO, in dipendenza dell’unicità dell’episodio e in assenza di precedenti specifici, questa C.D.T. stimi lecita l’applicazione nei confronti di tutti i deferiti di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate; Considerato come questa C.D.T. ritenga, nondimeno, possibile rinvenire attenuanti specialmente nella condotta di: SOCIETA’ ASD SPORTING OLIMPIA POTENZA in ragione del mite, collaborativo e meritevole comportamento tenuto: P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in parziale accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 25 Febbraio 2012 formulate, così provvede ed irroga a: • SANSONE FRANCESCO squalifica per mesi due (2); • PELLICCIA GIOVANNI inibizione per mesi quattro (4); • MASTROBERTI ANGELO inibizione per mesi quattro (4); • SOCIETA’ ASD METANAUTO LUCANA ammenda di € 100,00; • SOCIETA’ A.S.D. SPORTING OLIMPIA POTENZA ammonizione; • SOCIETA’ US VERDERUOLO ASSO POTENZA ammenda di € 250,00; • SOCIETA’ ASD ATLETICO POTENZA ammenda di € 200,00.
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