COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di: CARIDI Giovanni, calciatore; ROMEO Giovanni, presidente della SCD Real S. Stefano;SCD REAL S.STEFANO. per rispondere: -il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 C.G.S. per avere, in concorso con Romeo Giovanni ed avvalendosi della collaborazione del padre Gaetano, che materialmente provvedeva alla sottoscrizione, posto in essere il modulo di tesseramento del 13/10/2011, recante la propria firma apocrifa; -il secondo, della violazione di cui all’art. 1 , comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 39 comma 2 N.O.I.F., per avere, in concorso con Caridi Giovanni, posto in essere, accettandola, la richiesta di tesseramento del 13/10/2011, acconsentendo alla sottoscrizione del modulo fornito dalla FIGC da parte del padre del calciatore e perciò recante la firma palesemente apocrifa di questi; -la terza, della violazione di cui all’art.4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio presidente.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 12 a carico di: CARIDI Giovanni, calciatore; ROMEO Giovanni, presidente della SCD Real S. Stefano;SCD REAL S.STEFANO. per rispondere: -il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. per avere, in concorso con Romeo Giovanni ed avvalendosi della collaborazione del padre Gaetano, che materialmente provvedeva alla sottoscrizione, posto in essere il modulo di tesseramento del 13/10/2011, recante la propria firma apocrifa; -il secondo, della violazione di cui all'art. 1 , comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 39 comma 2 N.O.I.F., per avere, in concorso con Caridi Giovanni, posto in essere, accettandola, la richiesta di tesseramento del 13/10/2011, acconsentendo alla sottoscrizione del modulo fornito dalla FIGC da parte del padre del calciatore e perciò recante la firma palesemente apocrifa di questi; -la terza, della violazione di cui all’art.4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio presidente. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale: -vista la segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Calabria, pervenuta alla Procura Federale in data 12/12/2011, con la quale si chiedevano accertamenti in merito al tesseramento del calciatore CARIDI Giovanni, nato il 31/8/88, matricola 3917133, già tesserato con I'ASD S.Gaetano Catanoso e poi svincolato; -esaminata la documentazione allegata alla notizia dalla quale si evince che il giocatore CARIDI Giovanni sottoscriveva con la società S. Gaetano Catanoso, in data 14/10/2011, nuova richiesta di tesseramento, passata agli atti come nulla in quanto tesserato il giorno prima, e cioè il 13/10/2011 con I'ACD Real S. Stefano; -rilevato che le firme apposte dal calciatore sui documenti innanzi citati (moduli di tesseramento), appaiono, ictu oculi, palesemente diverse tanto da giustificare l'Ufficio a più approfonditi accertamenti; -letta la relazione del collaboratore della Procura Federale e rilevato che dall'attività istruttoria espletata, con particolare riferimento all'audizione dei tesserati, è emerso che la sottoscrizione riportata in calce alla richiesta di tesseramento del 13/10/2011 attribuita al Caridi e rilasciata in favore della SCD Real S.Stefano, risulta apocrifa sia per espressa ammissione del calciatore che, tra l'altro, individuava l'autore del falso nel padre, che per comparazione delle firme; -ritenuto, viepiù, che il Caridi confessava che l'inganno veniva posto in essere d'intesa con il presidente dell'ACR Real S.Stefano, Romeo Giovanni; -considerato, pertanto, che il tesseramento effettuato il successivo 14/10/2011 risulta regolare essendo stata la richiesta correttamente sottoscritta dal Caridi che, tra l'altro, riferiva di aver nascosto, al presidente della ASD San Gaetano Catanoso, all'atto del perfezionamento del modulo, l'esistenza del precedente, pur se simulato, vincolo; -rilevato, altresì, che le affermazioni rese innanzi al Collaboratore della Procura Federale dal sig. Romeo Giovanni, presidente della SCD Real S. Stefano, circa la bontà della sottoscrizione della richiesta di tesseramento da parte del Caridi che, a detta dell'indagato,"aveva apposto la firma alla sua presenza", risultano clamorosamente smentite dallo stesso calciatore, come sopra riferito; -ritenuto, dunque, che i fatti sopra descritti integrino, a carico del calciatore Caridi Giovanni e del presidente della SCD Real S. Stefano, Romeo Giovanni, gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione, quanto al secondo, anche agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 39 comma 2 NOIF, nonché a carico della stessa Società, a titolo di responsabilità diretta, la violazione di cui all'art..4, comma 1, C.G.S., per la condotta violativa ascritta al proprio presidente; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Raffaele Teodoro; -visto l'art. 32, comma 4 del C.G.S.; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 9 marzo 2012, prot. nr. 6113/596 pf 11 12-GR-mg: • CARIDI Giovanni, calciatore: • ROMEO Giovanni, presidente della SCD Real S. Stefano; • SCD Real S. Stefano; per rispondere: -il primo della violazione di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S., per avere, in concorso con Romeo Giovanni ed avvalendosi della collaborazione del padre Gaetano, che materialmente provvedeva alla sottoscrizione, posto in essere il modulo di tesseramento del 13/10/2011, recante la propria firma apocrifa; -il secondo, della violazione di cui all'art. 1 , comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 39 comma 2 N.O.I.F., per avere, in concorso con Caridi Giovanni, posto in essere, accettandola, la richiesta di tesseramento del 13/10/2011, acconsentendo alla sottoscrizione del modulo fornito dalla FIGC da parte del padre del calciatore e perciò recante la firma palesemente apocrifa di questi; -la terza, della violazione di cui all’art.4, comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal proprio presidente. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 16 aprile 2012 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giuseppe Mascianà, ed il Presidente della Real S. Stefano, Giovanni Romeo. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste: Nei confronti: • di CARIDI Giovanni, calciatore, la squalifica di 6 mesi: • di ROMEO Giovanni, presidente della SCD Real S. Stefano, l’inibizione per mesi otto; • della SCD Real Stefano l’ammenda di € 1000,00. LE RICHIESTE DELLA DIFESA Il Presidente Giovanni Romeo ha chiesto l’archiviazione del procedimento o, in subordine, l’irrogazione di una pena che tenga in debito conto la sua assoluta buona fede. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali e testimoniali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. P.Q.M. La Commissione Territoriale Disciplinare irroga nei confronti: -di CARIDI Giovanni, calciatore, la squalifica di SEI (6) mesi e quindi fino al 18 OTTOBRE 2012; -di ROMEO Giovanni, presidente della SCD Real S. Stefano, l’inibizione per TRE (3) mesi e quindi fino al 18 LUGLIO 2012; -della SCD REAL S.STEFANO l’ammenda di € 300,00 (trecento,00).
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