COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.134 della Società A.S.D. CAMPORA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.127 del 5.4.2012 (squalifica del calciatore MAZZUCA Vittorio per TRE GARE; squalifica del calciatore BALDISERRA Roberto per DUE GARE).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.134 della Società A.S.D. CAMPORA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.127 del 5.4.2012 (squalifica del calciatore MAZZUCA Vittorio per TRE GARE; squalifica del calciatore BALDISERRA Roberto per DUE GARE). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che la sanzione inflitta al calciatore Mazzuca Vittorio si apalesa congrua per i fatti ascritti; ritenuto che ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera a, non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari che prevedono la squalifica di calciatori sino a due gare. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo nella parte relativa alla squalifica del calciatore Baldiserra Roberto e rigetta nel resto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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