COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.135 della Società A.S.D. ACCIARELCAMPESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.54 del 5.4.2012 (ripetizione della gara Moschetta – Acciarelcampese del 17.03.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.135 della Società A.S.D. ACCIARELCAMPESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato
Ufficiale n.54 del 5.4.2012 (ripetizione della gara Moschetta – Acciarelcampese del 17.03.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
sentito il direttore di gara a chiarimenti;
RILEVA
che il Giudice Sportivo Territoriale, dopo aver sentito a chiarimenti il direttore di gara, ha accertato che al 5° del II tempo della gara
A.C Moschetta – A.S.D. Acciarelcampese del 17/03/2012 (terminata col risultato di 2-0), la società Moschetta ha sostituito il
calciatore Romano Carmine (con la divisa col n.“0”) con Pelle Francesco che indossava la maglietta col n.7, nonostante fosse
presente sul terreno di gioco il compagno di squadra Varacalli Rocco “che in distinta era stato identificato col n.7 in divisa”.
Alla luce di quanto sopra, il suddetto organo giudicante ha disposto la ripetizione della gara (cfr. C.U. 54 del 05/04/2012 della
Delegazione Provinciale di Reggio Calabria), ravvisando un errore tecnico arbitrale sulla base delle seguenti considerazioni:
- che la preventiva lettura della distinta di gara avrebbe dovuto indurre l’arbitro a richiedere la modifica della numerazione delle
magliette in dotazione alla società Moschetta;
- che la contemporanea presenza sul terreno di gioco di due tesserati della società Moschetta con il medesimo numero sulla divisa
di gioco ha di fatto reso irregolare la prosecuzione della partita, in conseguenza e per effetto dell’errore tecnico comunque
estensibile all’arbitro.
La società A.S.D. Acciarelcampese propone reclamo avverso la suddetta decisione, chiedendo che venga irrogata alla società
Moschetta la sanzione della perdita della gara in esame, ritenendo che la responsabilità di quanto avvenuto sia da addebitare
esclusivamente a quest’ultima società.
Questa Commissione prende atto della circostanza che il direttore di gara, sia davanti al giudice di I grado che nel corso dell’odierna
seduta, ha ammesso la contemporanea presenza in campo dei due calciatori del Moschetta col medesimo numero di maglia,
riconoscendo, quindi, il proprio errore, dovuto alla mancata richiesta di rettifica della numerazione delle magliette, a seguito della
lettura della distinta di gara della società Moschetta.
Di fronte ad un errore riconosciuto dal direttore di gara, non si può parlare di insindacabilità tecnica ex art. 29, comma 3, del C.G.S..
In tale circostanza, infatti, per consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale dopo, l’Organo di
disciplina sportiva non si sostituisce all’arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell’errore tecnico per giudicare
se tale errore abbia concretamente influito sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art.17, comma 4, del C.G.S..
Questa Commissione ritiene che nel caso in esame tale influenza ci sia stata, per come peraltro si desume implicitamente dalla
Regola 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio, nella quale è previsto che due calciatori della stessa squadra con lo stesso
numero di maglia non possono prendere parte alla gara, dovendo l’arbitro esigere che il calciatore che indossa la maglia con un
numero diverso da quello indicato nell’elenco provveda a cambiarla o a rovesciarla, ammonendolo contestualmente.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene di dover confermare la decisione adottata dal Giudice Sportivo Territoriale che ha disposto la
ripetizione della gara A.C Moschetta – A.S.D. Acciarelcampese del 17/03/2012.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Reggio Calabria per i provvedimenti
consequenziali.
Dispone, inoltre, incamerarsi la tassa reclamo.
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