COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA ISOLA DI PROCIDA I NAPOLI SANITÀ DEL 14.04.2012 Il G.S.T.,

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO NAPOLI SANITÀ – GARA ISOLA DI PROCIDA I NAPOLI SANITÀ DEL 14.04.2012 Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo formalizzato ritualmente; visti gli atti ufficiali di gara, preliminarmente rileva che il preannuncio non è stato seguito (nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.l.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 febbraio 2012 del C.R. Campania) dalla rituale trasmissione o deposito dei motivi del reclamo a questo G.S.T. ed, inoltre, è privo della prova del contestuale inoltro della copia del reclamo alla società controparte, prescritte (la trasmissione dei motivi di reclamo a questo G.S.T. ed il contestuale inoltro della copia del reclamo alla società controparte), quali elementi essenziali del reclamo, dall’art. 46, comma 1, C.G.S. Da tali omissioni, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33, comma 5 e 46, comma 1, C.G.S., deriva la conseguenza che, a carico della società Napoli Sanità, debba infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3, per rinuncia. Per tali motivi DELIBERA di infliggere, a carico della società Napoli Sanità, per rinuncia, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica nonché l’ammenda di euro 1.000,00 (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime quattro giornate di gara), relativa alla prima rinuncia. Fa obbligo alla società Napoli Sanità di versare alla società Isola di Procida, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di euro 300,00.
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