COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO BAIANO – GARA ANACAPRI I BAIANO DEL 14.04.2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO BAIANO – GARA ANACAPRI I BAIANO DEL 14.04.2012
Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo formalizzato ritualmente; visti gli atti ufficiali di gara, preliminarmente rileva che il preannuncio non è stato seguito (nei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque – Maschili e Femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, relativi alla stagione sportiva 2011/2012, così come statuiti dal Comunicato Ufficiale n. 110/A della F.l.G.C. del 6.02.2012, pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 74 del 9 febbraio 2012 del C.R. Campania) dalla rituale trasmissione o deposito dei motivi del reclamo a questo G.S.T. ed, inoltre, è privo della prova del contestuale inoltro della copia del reclamo alla società controparte, prescritte (la trasmissione dei motivi di reclamo a questo G.S.T. ed il contestuale inoltro della copia del reclamo alla società controparte), quali elementi essenziali del reclamo, dall’art. 46, comma 1, C.G.S. Da tali omissioni, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33, comma 5 e 46, comma 1, C.G.S., deriva la conseguenza che, a carico della società Baiano, debba infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3, per rinuncia. Per tali motivi
DELIBERA
di infliggere, a carico della società Baiano, per rinuncia, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l’ammenda di euro 1.000,00 (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime quattro giornate di gara), relativa alla prima rinuncia. Fa obbligo alla società Baiano di versare alla società Anacapri, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di euro 300,00.