COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GESUALDO – GARA CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO I GESUALDO DEL 27.11.2011

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GESUALDO – GARA CLAUDIO OLIVA PASSO ECLANO I GESUALDO DEL 27.11.2011 Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: la vicenda in esame trae origine dalla partecipazione, alla gara in epigrafe, con il n. 6 della distinta di gara della società Claudio Oliva Passo Eclano, del calciatore Del Grosso Rino Emilio, nato il 7.11.1980, in ordine al quale la società Gesualdo ha presentato il reclamo in esame, assumendo che egli sia stato utilizzato, dalla medesima società Claudio Oliva Passo Eclano, in occasione della gara in epigrafe, in posizione irregolare, agli effetti del tesseramento. Al riguardo, attesa la complessa articolazione della vicenda di tesseramento in esame, appare utile fare riferimento alla cronistoria dei movimenti del calciatore in parola, come ricostruita dall’ Ufficio Tesseramento del C.R. Campania: in data 31.07.2006 è stato pubblicato, sul Comunicato Ufficiale n. 10, lo svincolo per decadenza del tesseramento, ex art. 32 N.O.I.F., relativo al nominato calciatore, dalla società U.S.D. Minarda Calcio (al riguardo, si tenga conto che questa appena richiamata è stata, ovviamente, come dalla normativa vigente, l’unica richiesta di svincolo, ex art. 32 N.O.I.F., formalizzata dal calciatore in parola); in data 10 ottobre 2006, a favore della società Pol. Villa Sant’Andrea Grotta, si è tesserato un calciatore, con i dati anagrafici Del Grosso Emilio (e non Rino Emilio), nato il 7.11.1980 (identica data di nascita di Del Grosso Rino Emilio), matricola F.I.G.C. n. 5.197.225; nella stagione sportiva 2007/2008 la Pol. Villa Sant’Andrea Grotta ha modificato la propria denominazione sociale in A.S.D. Grotta Soccer; il calciatore Del Grosso Emilio è restato tesserato per la società A.S.D. Grotta Soccer (ex Pol. Villa Sant’Andrea Grotta) fino al 15.07.2010, data del suo svincolo, ex art. 107 N.O.I.F. (svincolo per rinuncia da parte della società) dalla società A.S.D. Grotta Soccer; nel frattempo, esattamente in data 10.10.2008 (ovvero, prima dello svincolo – si ribadisce: in data 15.07.2010 – del calciatore del Grosso Emilio), si è tesserato, a favore della società A.S.D. Grotta Soccer, il calciatore Del Grosso Rino Emilio, che con questo tesseramento a seguito di svincolo aveva aggiornare la matricola F.I.G.C. n. 3.076.477; nella stagione sportiva 2008/2009, dunque, in forza alla società A.S.D. Grotta Soccer risultavano due calciatori, come innanzi indicati: l’uno tesserato come Del Grosso Emilio, matricola F.I.G.C. n. 5.197.225 (poi svincolato il 15.07.2010, come innanzi specificato), l’altro come Del Grosso Rino Emilio, matricola F.I.G.C. n. 3.076.477; in data 15.10.2010 è stato tesserato, a favore della reclamante società A.S.D. Liberatore Bulzariello, il calciatore Del Grosso Emilio, con conseguenziale aggiornamento della propria posizione di tesseramento, in ordine alla matricola n. 5.197.225; in data 1.07.2009 (ovvero, il primo giorno successivo alla chiusura della stagione sportiva 2008/2009, nel corso della quale si era tesserato a favore della società Grotta Soccer) il calciatore Del Grosso Rino Emilio è stato automaticamente svincolato, d’ufficio, dal sistema informatico, in ragione della sua precedente richiesta (all’inizio della stagione sportiva 2006/2007) di svincolo ai sensi dell’art. 32 bis N.O.I.F., che, com’è noto, determina, una volta richiesto, la ripetitività automatica della liberazione dal vincolo di tesseramento al 1° luglio di ogni stagione sportiva, successiva a quella del tesseramento relativo alla precedente stagione sportiva; dallo svincolo, appena segnalato (in data 1.07.2009), fino al 5.10.2011, l’innanzi nominato calciatore Del Grosso Rino Emilio non si è tesserato a favore di alcuna società; per l’appunto in data 5.10.2011, il calciatore Del Grosso Rino Emilio (matricola F.I.G.C., si ripete ancora, n. 3.076.477) si è tesserato a favore della società Claudio Oliva Passo Eclano. Ricostruita, come appena dettagliata, la vicenda di tesseramento dei due nominativi più volte citati, deve puntualizzarsi che, da tutti i dati agli atti del C.R. Campania, si evince in modo inequivocabile che Del Grosso Emilio, nato il 7.11.1980 e Del Grosso Rino Emilio, nato il 7.11.1980, sono la stessa persona fisica. La conseguenza giuridico sportiva di questa acclarata identità unica si configura, ovviamente, nell’aspetto sostanziale che, svincolato, sulla base dell’art. 32 bis N.O.I.F., come in precedenza puntualizzato (C.U. n. 10 del 31.07.2006 del C.R. Campania), il calciatore Del Grosso Rino Emilio, sia con tale appena nominata identità, sia con l’altra di Del Grosso Emilio, era da svincolare al termine di ogni stagione sportiva, nel corso della quale si fosse tesserato, a favore di qualsivoglia società. L’ulteriore conseguenza si configura nel fatto che il calciatore in argomento (che nella stagione sportiva 2010/2011 si è tesserato, in data 15.10.2010, a favore della società reclamante, Liberatore Bulzariello) avrebbe dovuto essere automaticamente, d’ufficio, senza alcuna richiesta supplementare, svincolato, nel rispetto della normativa vigente ex art. 32 N.O.I.F., ciò che non si è potuto verificare, in quanto, pur essendo la medesima persona fisica, il calciatore si era tesserato, a favore della società Liberatore Bulzariello, con l’altra identità di Del Grosso Emilio. Deve, dunque, ritenersi pienamente valido, all’atto, il solo tesseramento, in data 5.10.2011, del calciatore Del Grosso Rino Emilio, a favore della società Claudio Oliva Passo Eclano. A nulla rileva, per i motivi esaustivamente specificati, che il calciatore – come sottolineato dalla reclamante società Gesualdo – abbia partecipato a gare ufficiali, nella stagione sportiva 2010/2011, a favore della società Liberatore Bulzariello, con la medesima carta d’identità, con la quale è stato utilizzato dalla società Claudio Oliva Passo Eclano in occasione della gara, di cui al reclamo in esame. La richiamata circostanza, invero, è utile per un’ennesima conferma che si tratti della stessa persona fisica. Per tali motivi DELlBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Gesualdo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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