COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO S. MARIA A VICO – GARA BOYS FONTANELLE / S. MARIA A VICO DEL 24/3/12
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO S. MARIA A VICO – GARA BOYS FONTANELLE / S. MARIA A VICO DEL 24/3/12
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 92 del 29.3.2012, pag. 2256, visto il reclamo, ritualmente preannunziato e proposto, rileva nel merito che lo stesso è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante lamenta che la gara abbia avuto un irregolare svolgimento in quanto, durante il suo svolgimento, sostenitori della società Boys Fontanelle abbiano tenuto comportamento antisportivo entrando indebitamente sul terreno di gioco ed assistendo alla gara medesima dai bordi del campo infastidendo la panchina degli ospiti e minacciando l’incolumità dei calciatori ospitati. In particolare un sostenitore con un megafono si rendeva responsabile di ingiurie nei confronti dei tesserati avversari. Per tali motivi la reclamante chiedeva l’applicazione dell’art. 17 C.G.S. a carico della società Boys Fontanelle. Orbene, letto il referto arbitrale e sentito l’arbitro a chiarimenti è emerso che sebbene vi fosse stata la presenza continua di estranei a bordo campo ed in panchina, nonché del sostenitore munito di megafono all’interno del terreno di gioco, la presenza di tali persone non ha minimamente influito sul regolare svolgimento della gara, che, a giudizio del direttore di gara, è stata condotta e portata a termine regolarmente. Di conseguenza lo svolgimento della gara in epigrafe è da considerarsi regolare, a tutti gli effetti. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società S. Maria a Vico e di omologare il risultato acquisito sul campo Boys Fontanelle – S. Maria a Vico: 8-0; dispone, altresì, l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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