COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO VIS MONTORESE 1978 – GARA CAVA 2000 / VIS MONTORESE DEL 31/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO VIS MONTORESE 1978 – GARA CAVA 2000 / VIS MONTORESE DEL 31/3/2012 Il G.S.T., visto il reclamo, la ritualità e la tempestività dello stesso, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzata la documentazione depositata innanzi a questo Giudice da parte della società reclamante, rileva, che lo stesso nel merito è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Cava 2000 abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe, i calciatori: De Rosa Paolo, nato il 18.09.86, e Di Prisco Salvatore, nato il 18.2.1968, sebbene i medesimi fossero stati squalificati per quattro gare, come pubblicato sul C.U. n. 84 del 8.3.2012, pag. 2034, ed avendone scontate solo due. Con secondo motivo di gravame deduceva la ricorrente che il sig. Nicola Apicella, assistente dell’arbitro, avesse preso parte alla gara nonostante anch’egli in corso di squalifica fino al 2.4.2012. Orbene dall’esame degli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti, analizzando il primo punto di doglianza, è emerso che, i calciatori De Rosa Paolo, nato il 18.09.86, e Di Prisco Salvatore, nato il 18.2.1968, inseriti nella distinta della società Cava 2000, rispettivamente con il numero 2 ed il numero 10, regolarmente identificati dall’arbitro prima della gara, abbiano partecipato da titolari alla gara in questione. Orbene, sebbene sia intervenuta nelle more, la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. 92 del 29.03.12, pag. 2307, con la quale veniva ridotta la sanzione disciplinare a carico dei citati calciatori, da quattro a tre giornate di squalifica, è da tenere presente che nelle gare precedentemente disputate dalla società Cava 2000, in data 10.3.2012: Cava 2000 – Pandola e del 17.03.2012: Fisciano – Cava 2000 i due calciatori innanzi indicati non erano presenti in distinta e, pertanto, scontavano le prime due giornate di squalifica. Tenuto conto che la gara del 24.3.2012: Cava 2000 – Polisportiva Irno.it, non veniva disputata per assenza dell’arbitro, gli innanzi indicati calciatori prendevano parte alla gara oggetto del reclamo senza aver scontato l’ultima gara di squalifica e, pertanto, in chiara posizione irregolare perché entrambi erano in corso di squalifica per una gara. Ritenuto che tale motivo è di per se sufficiente per l’accoglimento del reclamo si ritiene superfluo l’esame del merito del secondo motivo, comportando la punizione sportiva di cui all’art. 17 C.G.S., P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, ai sensi dell’art. 17 C.G.S., infligge alla società Cava 2000 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordinale alla tassa reclamo, non versata.
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