COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO SAN MARCO 2006 – GARA REAL OTTAVIANO / S. MARCO DEL 14/4/2012 C/5 C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012
Delibera del Giudice Sportivo
RECLAMO SAN MARCO 2006 – GARA REAL OTTAVIANO / S. MARCO DEL 14/4/2012 C/5 C2
Il G.S.T., visto il preannuncio di reclamo inviato tempestivamente, rileva preliminarmente che esso non è stato inviato, a questo Ufficio, entro il termine delle ore 12.00 del secondo giorno successivo allo svolgimento della gara. Invero la società reclamante ha inviato il reclamo in data 16.04.2012 ore 15.24 ed ha allegato una copia della raccomandata che sarebbe stata inviata alla società controparte in pari data ed ora. Considerato che tale omissione, ai sensi dell’articolo 24, numeri 3 e 6, C.G.S., cosi come pubblicato sul C.U. n. 110/A F.I.G.C. del 06/2/2012 e riportato sul C.U. 74 del 9/2/2012 del C.R. Campania, per l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro gare e degli eventuali spareggi dei campionati regionali e provinciali di calcio a 11 e calcio a 5 maschili e femminili L.N.D. – stagione sportiva 2011/2012, preclude l’esame del gravame nel merito; P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e di omologare il risultato acquisito sul campa: Real Ottaviano – San Marco 2006: 4-3; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.
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