COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA COSTA D’AMALFI – REAL SANNIO DONNE DEL 18/3/2012

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 100 del 19 Aprile 2012 Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO REAL SANNIO DONNE – GARA COSTA D’AMALFI – REAL SANNIO DONNE DEL 18/3/2012 Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Real Sannio Donne, nonché le controdeduzioni della società Costa d’Amalfi e rilevatane l’ammissibilità e la tempestività, rileva che lo stesso nel merito è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La società istante pur producendo una fattura di riparazione di una vettura che avrebbe dovuto trasportare delle atlete al terreno di gioco, allega una dichiarazione di un agente della Polizia Municipale di Amalfi, indirizzata al Comandante della medesima P.M. di Amalfi in cui dichiarerebbe la circostanza della rottura della vettura. Questo Giudice Sportivo osserva che tale documento, inviato in prima battuta in copia, a mezzo fax, è difforme rispetto a quello che poi è stato inviato a mezzo raccomandata. In particolare, il documento a mezzo fax non presenta il timbro del Comune di Amalfi, come quello inviato a mezzo posta, ed inoltre i timbri del protocollo sono posizionati in maniera difforme. Ritenuto, pertanto, che tale documento non sia idoneo, a comprovare la dedotta causa di forza maggiore, che giustificherebbe l’assenza della squadra reclamante sul terreno di giuoco, ritenuto altresì che il luogo in cui si sarebbe fermata la vettura che avrebbe trasportato le atlete al terreno di gioco, si trovava a circa 3 km di distanza, e che ben facilmente avrebbero potuto raggiungere il terreno di gioco sebbene in ritardo, così come, peraltro, osservato anche dalla società Costa d’Amalfi nelle proprie controdeduzioni. Per tali motivi; in applicazione dell’art. 53, comma 2, N.O.I.F. e dell’art.17, comma 3, C.G.S. DELIBERA di infliggere, per rinuncia, alla società Real Sannio Donne la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0–6, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150, relativa alla prima rinuncia. Dispone, altresì, che siano trasmessi gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti in ordine alla natura del documento prodotto agli atti, a giustificazione dell’assenza per causa di forza maggiore.
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