COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 105. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERCO LA MILLENNIO – GARA FOX SAN GIORGIO I CERCO LA MILLENNIO DEL 17.03.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
105. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CERCO LA MILLENNIO – GARA FOX SAN GIORGIO I CERCO LA MILLENNIO DEL 17.03.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE D
La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato
rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di
impugnazione. Invero, da un’attenta ricostruzione dei fatti, nel prendere atto che i calcettisti Riccio
Antonio e Rivieccio Umberto hanno realmente partecipato ad una rissa con calcettisti avversari,
deve precisarsi come non possa essere accettata la linea difensiva della società reclamante, che
asserisce che i propri calcettisti hanno subito una vera e propria aggressione. D’altro canto, non può
che rilevarsi che la società reclamante non ha fornito alcuna documentazione probante, che
confermi quanto da essa dichiarato. D’altro canto deve sottolinearsi che, anche se fosse vera la
circostanza dell’aggressione, i calcettisti della società reclamante non avevano di certo la facoltà di
“farsi giustizia” da soli. Viceversa, il presentato ricorso può essere parzialmente accolto nella parte
riguardante la richiesta di riduzione della squalifica inflitta al calcettista Rivieccio Umberto, in quanto
lo stesso, come anche riportato nel referto arbitrale, ha sì reagito, ma, diversamente dagli altri
calcettisti sanzionati, non ha volontariamente provocato e/o partecipato alla rissa verificatasi sul
campo di giuoco. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Cerco la Millennio, riducendo a
tre giornate di gara la squalifica a carico del calcettista Rivieccio Umberto; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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