COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SORRENTO – GARA REAL SORRENTO I PURENERGY EBOLI DEL 18.03.2012 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL SORRENTO – GARA REAL SORRENTO I
PURENERGY EBOLI DEL 18.03.2012 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1
La C.D.T, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato
rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto di impugnazione. La
società reclamante, come confermato anche in sede di audizione, si è opposta alla squalifica a
carico della calcettista Vespoli Rosa. Deve sottolinearsi, sul punto, che il comportamento della
calcettista è risultato particolarmente grave, con specifico riferimento al suo tentativo di aggressione
a carico dell’arbitro. Deve, dunque, giudicarsi congrua ed equamente commisurata la sanzione a
carico della nominata calcettista. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Sorrento; dispone addebitarsi la tassa
reclamo, non versata.
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