COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 107 – RECLAMO AGROPOLI – GARA CITTÀ DI POMPEI / AGROPOLI DEL 12.11.2011 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 107 – RECLAMO AGROPOLI – GARA CITTÀ DI POMPEI / AGROPOLI DEL 12.11.2011 – ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo della società Agropoli, avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 74 del 9.02.2012 del C.R. Campania, alle pagg. 1739 e 1740, con il quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Città di Pompei in relazione alla gara indicata in epigrafe, il medesimo G.S.T. aveva, a seguito di accertamenti presso la Segreteria del Giudice Sportivo della Lega PRO (il cui esito era stato acquisito in data 8.02.2012), inflitto gara persa, con il punteggio di 0-3, a carico della società Agropoli; esaminate le controdeduzioni, al reclamo proposto a questa C.D.T. dalla società Agropoli, ritualmente formalizzate e spedite dalla società Città di Pompei; sentita, nella persona del legale incaricato, la reclamante società Agropoli, che ne aveva presentato rituale richiesta; tanto premesso, osserva: la vicenda è relativa alla presunta posizione irregolare del calciatore Muro Mauro (nato il 16.03.1993), utilizzato dalla società Agropoli, con il n. 1 della distinta ufficiale, in occasione della gara, oggetto del reclamo in epigrafe. Il presupposto della decisione del Giudice Sportivo Territoriale in ordine alla gara medesima, come citata in premessa, deve essere, per chiarezza, richiamato di seguito, nei suoi aspetti sostanziali. Il contenzioso in esame trae origine dalla circostanza che il calciatore Muro Mauro (tesserato, all’atto della squalifica di riferimento, a favore della Salernitana Calcio 1919 S.p.A.), era stato sanzionato dal Giudice Sportivo della nominata Lega PRO, come dal C.U. n. 168/496 del 30.05.2011 della Lega PRO stessa, a seguito della gara del 28.05.2011, Salernitana – Giulianova (valevole per l’ultimo turno dei quarti di finale del Campionato Nazionale Berretti della stagione sportiva 2010/2011), quale calciatore non espulso dal campo, con la squalifica per una giornata di gara. La squalifica in parola, non rientrando nell’ambito di applicazione (di cui all’art. 45, comma 2, C.G.S.) della cosiddetta squalifica automatica, che consegue all’espulsione dal campo di un calciatore, avrebbe dovuto essere scontata, ai sensi dell’art. 22, comma 2, C.G.S., “a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale”. Il G.S.T. ha ulteriormente precisato, sul punto, che la gara di riferimento era l’ultima del Campionato Nazionale Berretti 2010/2011, per la società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., per la quale il calciatore in argomento era tesserato e che, di conseguenza, il calciatore medesimo non ha potuto espiare l’indicata sanzione a suo carico nell’anno sportivo medesimo (2010/2011). Il G.S.T. ha motivato la propria valutazione giuridico-sportiva sulla base del combinato disposto del comma 3 e del comma 6 dell’art. 22 C.G.S. Il comma 3 sancisce: “Il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Precisato che il richiamato comma 6 dell’art. 22 C.G.S. disciplina il caso del calciatore che abbia cambiato società di appartenenza, il G.S.T. ha ritenuto che, nel caso in esame, nella stagione sportiva corrente (2011/2012) intervenga per l’appunto la previsione, di cui al comma 6 dell’art. 22 C.G.S., che testualmente viene riportata di seguito: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, ... la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società...”. Ad avviso del Giudice Sportivo Territoriale, la sanzione residuata a carico del calciatore Muro Mauro avrebbe dovuto, dunque, essere espiata esattamente in occasione della prima giornata del Campionato 2011/2012 della prima squadra della nuova società di sua appartenenza (Agropoli). Il G.S.T. ha ulteriormente puntualizzato: a) che tutti i calciatori (tra i quali Muro Mauro), tesserati, nell’anno sportivo 2010/2011, a favore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., sono stati svincolati d’autorità, su delibera del Presidente della F.I.G.C., come dal C.U. n. 40 / A del 21.07.2011; b) che neppure nella stagione sportiva in corso, dunque, il nominato calciatore ha potuto espiare la residua sanzione a proprio carico in gare ufficiali della medesima Salernitana Calcio 1919 S.p.A.; c) che egli si è tesserato, a favore della società Agropoli, con decorrenza dal 3.09.2011; d) che, ai sensi dell’art. 22, comma 6, C.G.S., innanzi trascritto, egli avrebbe dovuto espiare la residua sanzione, a suo carico, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società (Agropoli) di tesseramento; e) che il calciatore medesimo ha partecipato, o è stato inserito nelle distinte ufficiali della società Agropoli, in occasione delle gare del Campionato Regionale di Eccellenza 2011/2012, dalla prima giornata fino a quella oggetto del reclamo in esame; f) che, come dall’art. 22, comma 3, ultimo periodo, “la squalifica non si considera scontata, qualora il calciatore squalificato sia inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo”. Ad avviso del G.S.T., dunque, avendo il calciatore Muro Mauro partecipato alla gara in epigrafe senza aver scontato la cennata squalifica a suo carico (essendo stato, senza soluzione di continuità, utilizzato effettivamente, o inserito nelle distinte ufficiali, in relazione a tutte le precedenti gare della prima squadra della sua nuova società d’appartenenza, l’Agropoli, in ordine al Campionato 2011/2012), la medesima società Agropoli deve essere sottoposta alla sanzione di cui all’art. 17, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Questa C.D.T. ritiene, sulla base della sua stessa giurisprudenza, che debba puntualizzarsi come, dalla citata data del 3.09.2011, corrispondente a quella del tesseramento del calciatore Muro Mauro a favore della società Agropoli, sia mutata, sotto il profilo del tesseramento, la posizione soggettiva del calciatore in argomento, nel senso che egli, da quella data, “ha cambiato società” (art. 22, comma 6, C.G.S.). La società Agropoli si è opposta alla delibera del G.S.T. con un articolato atto d’impugnazione. Con esso, ha eccepito: a) che il calciatore, essendo nato successivamente al 1° gennaio 1993, aveva titolo per essere utilizzato anche nella squadra del Campionato Regionale di Attività Mista della società Agropoli; b) che il calciatore avrebbe scontato la residua giornata di squalifica a suo carico nel Campionato Regionale di Attività Mista, non avendo partecipato alla gara Agropoli – Alburni Roccadaspide del 17.10.2011 e non essendo stato inserito nella relativa distinta ufficiale; c) che debba farsi riferimento ai “principi di effettività e di omogeneità”, anche sulla base di una decisione della Corte Federale della F.I.G.C. (organismo così denominato all’epoca); d) che il Campionato Nazionale Berretti è del tutto omogeneo al Campionato Regionale Juniores; e) che il principio di omogeneità debba applicarsi anche nei casi in cui un calciatore abbia cambiato società di appartenenza, ad evitare “una paradossale disparità di trattamento”; f) che il Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Calabria ha fatto riferimento al principio di omogeneità, per casi analoghi a quelli in esame. Questa C.D.T. osserva che le pur apprezzabili argomentazioni giuridico-sportive della società reclamante non possano trovare accoglimento. Invero, quanto alla Corte Federale, alla quale ha fatto rinvio la società Agropoli, già in circostanze precedenti (ad esempio, in relazione ai reclami delle società Bisaccese, Real Suessola e Luogosano, in ordine a gare, con la società Palmese 78, del Campionato Regionale di Promozione della stagione sportiva 2008/2009, come dalla delibera di questa C.D.T., pubblicata sul C.U. n. 85 del 19.03.2009 del C.R. Campania, alle pagg. 1996 / 1998) si è fatto riferimento ai suoi Comunicati Ufficiali: esattamente, il n. 12 del 12.01.2004 ed il n. 12 del 23.03.2006. Deve rilevarsi, altresì, che sui pareri interpretativi della Corte Federale – organo che, in quell’epoca, era per l’appunto deputato anche all’interpretazione delle norme – questa medesima C.D.T. aveva, già in relazione alla vicenda della società Palmese 78, precisato che essi precedevano (già all’epoca!) di lungo periodo il testo attualmente vigente del Codice di Giustizia Sportiva, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 19 / A del 21 giugno 2007 della F.I.G.C. ed allegato al Comunicato Ufficiale n. 117 del 28 giugno 2007 del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C. Nella richiamata circostanza, questa C.D.T. aveva, peraltro, sottolineato: “... che i pareri della Corte Federale non abbiano consentito di superare i dubbi interpretativi è dimostrato anche dalla circostanza che siano stati proposte, alla stessa Corte Federale, richieste di interpretazioni, per casi analoghi a quelli precedentemente esaminati (ad esempio, per la gara Ravenna / Genoa del 4.09.2005, del Campionato allora denominato Serie C1), in periodo successivo a quello della precedente pronuncia” (ovviamente, ci si riferiva a quella pubblicata sul C.U. n. 12 del 12.01.2004 della Corte Federale). Anche in occasione della vicenda della società Palmese 78, inoltre, l’interpretazione logico-giuridca non ha potuto prescindere dall’aspetto essenziale: ovvero, che il calciatore “abbia cambiato società” (come anche nel caso del calciatore Muro Mauro). All’esito dell’approfondita disamina, dunque, questa C.D.T. giudica che, ancora una volta – in attesa di un’auspicata modifica normativa, che dirima definitivamente ogni possibile perplessità su una vexata quaestio (che, non lo si dimentichi, aveva già determinato conseguenze deflagranti al livello del calcio professionistico e che non appare affatto definita dal nuovo testo normativo del Codice di Giustizia Sportiva) – si debba inquadrare il problema interpretativo, che si configura in ordine ad un calciatore con un residuo di squalifica a suo carico e che abbia cambiato società di appartenenza, in un’opzione: tra la prevalenza del dettato del comma 3 e la prevalenza del dettato del comma 6 dell’art. 22 C.G.S. A mero titolo ipotetico, deve sottolinearsi che, nell’ipotesi di prevalenza del comma 3, il calciatore deve scontare le giornate di squalifica esclusivamente nella squadra nella quale giocava quando è stato gravato dalla squalifica (ad esempio, se squalificato nel Campionato Regionale di Attività Mista, egli non deve scontare la squalifica nella prima squadra). Questa è, in sintesi, l’essenza della tesi della società Agropoli, anche per quel che concerne il richiamo al “principio dell’omogeneità” tra i Campionati (nel caso di specie, tra quello Nazionale Berretti e quello Regionale di Attività Mista, o Juniores. Nell’ipotesi di prevalenza del comma 6, viceversa, il calciatore, avendo “cambiato società”, deve scontare il residuo di squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Sul punto, questa C.D.T. non può che confermare il proprio orientamento, come enunciato in relazione alla cennata vicenda della società Palmese 78: oltre che fare riferimento al parere interpretativo della Corte Federale, pubblicato sul C.U. n. 12 del 23.02.2006 del medesimo organo di giustizia sportiva (“nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata… nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società”), deve invero necessariamente riaffermarsi il principio – al quale questa C.D.T. si è costantemente e coerentemente uniformata ed attenuta – della prevalenza del comma 6, tra i citati commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S. Sul punto, per il vero, si appalesa davvero insuperabile la puntualizzazione che, se così non fosse, il dettato del comma 6 dell’art. 22 non farebbe riferimento al vincolo (“in deroga al comma 3”), relativo all’obbligo di scontare la squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Deve ritenersi, dunque, che il calciatore Muro Mauro avrebbe dovuto scontare la residua giornata di squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza, ovvero nella squadra dell’Agropoli partecipante al Campionato Regionale di Eccellenza 2011/2012. Deve, altresì, rilevarsi che egli, sulla base del principio della perpetuatio santionatoria, debba essere giudicato in posizione irregolare, agli effetti disciplinari, nella gara in epigrafe, non avendo scontato, nelle precedenti gare del relativo Campionato, la sanzione in parola. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il ricorso presentato dalla società Agropoli, confermando la delibera del Giudice Sportivo Territoriale che ha inflitto a suo carico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 5, lettera a) C.G.S, la punizione sportiva della perdita della gara Città di Pompei – Agropoli del 12.11.2011 con il punteggio di 0-3; di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima società.
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