COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. SAN VITO POSITANO – GARA POL. SAN VITO POSITANO I ATLETICO BOSCO DEL 18.03.2012 – PROMOZIONE
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare
110. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. SAN VITO POSITANO – GARA POL. SAN VITO
POSITANO I ATLETICO BOSCO DEL 18.03.2012 – PROMOZIONE
La C.D.T, letto il reclamo; ascoltati l’arbitro ed i due assistenti ufficiali, a chiarimento; visti gli atti
ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, da una attenta lettura del
referto arbitrale, nonché dal supplemento di esso, da parte dell’arbitro e dei due assistenti ufficiali, in
sede di audizione, è emerso che il calciatore De Luca Fausto si è reso responsabile di condotta
certamente censurabile, rispetto alla quale tuttavia, si appalesa sanzione adeguata la squalifica per
due giornate di gara. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. San Vito Positano, di ridurre
a due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore De Luca Fausto; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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