COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS CASAGIOVE FIVE – GARA FUTSAL MARCIANISE I BOYS CASAGIOVE FIVE DEL 24.03.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 20 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 111. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BOYS CASAGIOVE FIVE – GARA FUTSAL MARCIANISE I BOYS CASAGIOVE FIVE DEL 24.03.2012 – CALCIO A CINQUE – SERIE C2 La C.D.T, letto il reclamo; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell'atto di impugnazione. Invero, da una rituale istruttoria effettuata e dalle dichiarazioni rese nel referto arbitrale, che, per costante giurisprudenza sportiva, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge, senza ombra di dubbio, che il calcettista Di Giovanni Giovan Battista si è reso autore di ingiurie e minacce reiterate. Di contra, la società reclamante non ha ha prodotto alcuna prova a discolpa, circa le doglianze di cui al reclamo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Boys Casagiove Five; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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