COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO COLLI ALBANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARTONE STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C. U. N. 65 DEL 22.3.2012 (Gara: ATLETICO COLLI ALBANI – SPORT CLUB DACICA del 17.3.2012 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO COLLI ALBANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARTONE STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C. U. N. 65 DEL 22.3.2012 (Gara: ATLETICO COLLI ALBANI – SPORT CLUB DACICA del 17.3.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società ATLETICO COLLI ALBANI chiede la ripetizione dell’incontro e contesta la decisione dell’arbitro relativa alla sospensione della gara e conseguentemente quella del Giudice di prime cure, assumendo che all’atto dell’interruzione non si erano verificati fatti tali da giustificarla; preso atto – in particolare – che la ricorrente disconosce gli episodi di gravi intemperanze addebitati ai propri calciatori, riconducendoli a semplice protesta e chiede anche una riduzione della squalifica al calciatore MARTONE. Avuto riguardo che tale posizione è stata ribadita in sede di audizione della Società; letti gli atti ufficiali – fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) – dai quali si desume, per contro, che l’arbitro veniva accerchiato da calciatori della società ATLETICO COLLI ALBANI che gli rivolgevano ripetuti insulti e, tra questi, ne individuava cinque, incluso il MARTONE, che lo tratteneva per un braccio, impedendogli i movimenti. Ritenuta adeguara la decisione dell’arbitro stesso il quale, constatando che se avesse espulso i responsabili dei fatti, la Società ATLETICO COLLI ALBANI sarebbe rimasta con un numero di calciatori inferiore al minimo consentito, sospendeva la gara omettendo, per motivi di sicurezza, di notificare i provvedimenti all’interessato. Ritenute quindi insussistenti le doglianze della ricorrente e consona la decisione di prima istanza, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla società ATLETICO COLLI ALBANI e di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it