COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIARE’ GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 61 DEL 9.3.2012 (Gara: REAL TIVOLI – REAL COLLE SALARIO del 4.3.2012 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 202/LND del 19/4/2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE GIARE’ GIULIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 61 DEL 9.3.2012 (Gara: REAL TIVOLI – REAL COLLE SALARIO del 4.3.2012 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società REAL TIVOLI, nel proprio reclamo, assume che il calciatore GIARE’ avrebbe sputato per liberarsi della saliva attingendo del tutto casualmente l’arbitro e chiede che la squalifica a lui inflitta venga revocato o, quanto meno, ridotta a lieve entità, mancando l’intenzionalità del gesto. Tale posizione è stata ribadita in sede di audizione della medesima Società. Dall’esame degli atti ufficiali – fonte di prova privilegiata – emerge un quadro ben diverso da quello dedotto dalla ricorrente : l’arbitro referta di essere stato colpito in più punti della guancia destra, vicino all’occhio destro ed ai capelli. E’ stato sentito l’arbitro dell’incontro, in quale, in sede di supplemento di referto, ha confermato l’intenzionalità dell’episodio, modificandone in piccola parte la dinamica. Egli, infatti, ha dichiarato di essere stato attinto da uno sputo proveniente dalle sue spalle prevalentemente ai capelli e immediatamente dopo tra il collo ed una guancia in maniera assai minimale. Alla luce di quanto sopra, la sanzione inflitta in primo grado, offre la possibilità di una rivisitazione sia pure in termini assai limitati, per cui questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società REAL TIVOLI e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore GIARE’ GIULIANO al 30.6.2014. Nulla sulla tassa reclamo.
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