COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società A.C.D. OLMESE CORNAREDO Camp. Juniores Prov. Gir. C Gara del 17-03-2012 tra Olmese Cornaredo / Solese C.U. n. 34 della delegazione di Milano datato 22-03-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 48 del 13/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo società A.C.D. OLMESE CORNAREDO Camp. Juniores Prov. Gir. C
Gara del 17-03-2012 tra Olmese Cornaredo / Solese
C.U. n. 34 della delegazione di Milano datato 22-03-2012
La società A.C.D. OLMESE CORNAREDO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha comminato la sanzione della punizione della perdita della gara per 0-3 ed ha squalificato il calciatore, TORRETTA Alessandro sino al 22-3-2015, lamentando che l'arbitro era stato colpito lievemente dal calciatore sotto il ginocchio tanto che l'arbitro aveva raggiunto gli spogliatoi dopo aver interrotto la gara senza zoppicare. Pertanto, ad avviso della società reclamante l'arbitro era perfettamente in grado di proseguire nella direzione della gara.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini anche alla squadra avversaria, sentito l'arbitro a chiarimenti, rileva : dal rapporto arbitrale emerge che il calciatore, TORRETTA Alessandro, ha colpito l'arbitro con un calcio violento alla coscia tanto da impedire allo stesso di proseguire nella conduzione della gara.
L'arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha inoltre precisato che a causa delle conseguenze del calcio si è dovuto recare il giorno successivo dalla guardia medica la quale gli ha prescritto dei farmaci antinfiammatori e che le conseguenze del trauma subito perdurano ancora.
Alla luce di ciò, le deduzioni svolte dalla A.C.D. OLMESE CORNAREDO sono mere allegazioni di parte prive di riscontro probatorio.
Pertanto, la decisione del GS merita di essere confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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