COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo AS VIS NOVA Camp. Allievi Reg. B Gir. A/B Gara del 18-03-2012 tra Vis Nova / Xenia C.U. n. 47 del CRL datato 05-04-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 19/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo AS VIS NOVA Camp. Allievi Reg. B Gir. A/B Gara del 18-03-2012 tra Vis Nova / Xenia C.U. n. 47 del CRL datato 05-04-2012 La società AS VIS NOVA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha squalificato i calciatori, Mattia COGNETTI, Francesco NAPOLI e MICELI Giacomo per tre gare lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori sono ingiuste in quanto il COGNETTI è stato espulso per un fallo di gioco, il MICELI ha reagito ad una provocazione ed il NAPOLI non ha proferito alcuna frase offensiva nei confronti dell’arbitro. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, sentito l’arbitro a chiarimenti, osserva : l’arbitro, sentito da questa Commissione, ha precisato che il COGNETTI è stato espulso direttamente dal terreno di gara per un’entrata fallosa nei confronti di un avversario (gamba tesa), senza colpirlo e ciò nell’intento scomposto di prendere il pallone. Ha inoltre confermato di aver ricevuto una frase offensiva con valenza minacciosa da parte del NAPOLI - per tale motivo ha espulso il calciatore - e di aver visto il MICELI tirare un pugno ad un calciatore avversario a fine gara. La gravità dei suddetti comportamenti giustifica una lieve riduzione della squalifica comminata al COGNETTI, mentre meritano di essere confermate quelle comminate al Napoli ed al Miceli. Tanto premesso e ritenuto ad integrale riforma della decisione del GS impugnata in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica comminata al calciatore Mattia COGNETTI a due giornate, confermando per il resto le decisione del GS. Si dispone l’accredito della relativa tassa se versata.
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