COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CERRETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VITO JACOPO SEGUITO GARA OSTRA CALCIO/CERRETO CALCIO DEL 18.3.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B” (Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2012)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO CERRETO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE VITO JACOPO SEGUITO GARA OSTRA CALCIO/CERRETO CALCIO DEL 18.3.2012 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES GIRONE “B”
(Delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona - Com. Uff. n. 72 del 21.3.2012)
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore VITO JACOPO, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento discriminatorio dallo stesso tenuto, al termine della gara, nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Cerreto Calcio, deducendo l’errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, allegando altresì la dichiarazione del calciatore Cola Samuele, responsabile, per sua stessa ammissione, della condotta erroneamente ascritta al Vito.
Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riconosciuto, nelle foto dei calciatori in questione mostrategli, come autore dei fatti il calciatore Vito Jacopo con assoluta certezza, chiarendo le relative modalità e confermando ulteriormente il comportamento ascritto al ridetto tesserato.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltati l’arbitro e la reclamante;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ribadito che gli atti ufficiali costituiscono fonte privilegiata di prova, che non può essere disattesa per la diversa versione dei fatti fornita dagli incolpati;
• ritenute infondate le tesi difensive della società in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese in corso di giudizio e nell’espletato riconoscimento fotografico;
• ritenuto il calciatore Vito Jacopo colpevole della violazione contestatagli, non sussistendo dubbi sul suo riconoscimento da parte dell’arbitro, né sul comportamento ascrittogli;
• considerato che il Giudice Sportivo ha sanzionato il fatto ai sensi dell’art. 11, 2° comma, del Cgs applicando il minimo edittale e pertanto la pena inflitta non può essere ridotta.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla società Cerreto Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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