COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CALCIO CORRIDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE PRINCIPI DANIELE SEGUITO GARA VIGOR POLLENZA/CALCIO CORRIDONIA DEL 26.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 140 del 28.3.2012)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 148 del 12/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. CALCIO CORRIDONIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31 MARZO 2013 INFLITTA AL CALCIATORE PRINCIPI DANIELE SEGUITO GARA VIGOR POLLENZA/CALCIO CORRIDONIA DEL 26.3.2012 CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 140 del 28.3.2012) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore PRINCIPI DANIELE, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2013 per il comportamento da questi tenuto, nel corso dell’incontro, nei confronti dell’arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Calcio Corridonia chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti disciplinari e della giovane età, l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza, ma avrebbe compiuto solo un gesto di stizza, di talchè la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili al medesimo calciatore. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha ulteriormente confermato che il Principi, espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento gli si avvicinò facendogli dapprima un applauso ironico, poi dandogli un leggero schiaffo alla nuca, senza tuttavia provocargli alcuna conseguenza fisica. Successivamente gli diede una manata al taccuino facendoglielo cadere a terra e, prima di allontanarsi, sputò nella sua direzione, sia pur a notevole distanza, senza quindi colpirlo. Infine, lo stesso calciatore, ritardò l’uscita dal campo, togliendosi la fascia di capitano e gettandola a terra. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Principi in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara; • ritenuto che la gravità della complessiva condotta, posta in essere dal tesserato, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione - che all’evidenza ha già tenuto nel debito conto le odierne indicazioni della reclamante - non può essere riformata, tenuto altresì conto che nella fattispecie il Principi rivestiva la qualità di capitano e che in tale veste a lui spettava anche la responsabilità di guidare e moderare il comportamento dei suoi compagni di squadra durante la gara, oltre che ovviamente di offrire loro un buon esempio per gli atteggiamenti da assumere nel corso della competizione. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Calcio Corridonia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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