COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 13 Aprile 2012 Delibere del Giudice Sportivo 6.1.2. RICORSO A.S.D. ROTELLO – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA SANCTA JUXTA PALATA – ROTELLO DEL 24.03.2012 – 7^ GIORNATA DI RITORNO – CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 13 Aprile 2012 Delibere del Giudice Sportivo 6.1.2. RICORSO A.S.D. ROTELLO - AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA SANCTA JUXTA PALATA – ROTELLO DEL 24.03.2012 – 7^ GIORNATA DI RITORNO - CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE C) Il Giudice Sportivo Territoriale, acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società Rotello, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa federale vigente; rilevato preliminarmente che la società Sancta Juxta Palata non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa federale vigente; letto il citato reclamo, rileva che la società Rotello chiede l’applicazione ai danni della società Sancta Juxta Palata della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe perché (si cita testualmente) “ha riscontrato che un giocatore della società sportiva Sancta Juxta Palata non risultava regolarmente tesserato con la suddetta società sportiva.”. Chiede inoltre che “vengano controllati tutti i tesseramenti dei giocatori che hanno disputato la gara in oggetto.” Osserva questo GST. L’art. 33, comma 5 del CGS stabilisce che “I reclami….. devono essere motivati”; il successivo comma 6 prescrive che “I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. A giudizio di questo GST il reclamo così come proposto è alquanto generico ed immotivato sia perché non riporta il nominativo del calciatore – a detta della reclamante – non regolarmente tesserato sia quando si richiede di controllare la regolarità di tutti i tesseramenti Per tutti questi motivi, visto l’art. 33 CGS D E C I D E 1. di dichiarare inammissibile il reclamo così come proposto dalla società Rotello; La tassa reclamo non versata sarà addebitata sul conto della società Rotello.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it