COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 13 Aprile 2012 Delibere del Giudice Sportivo 6.1.3. RICORSO A.S.D. VIRTUS BOJANO 2011 – AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA (GARA ROSETO – VIRTUS BOJANO 2011 DEL 22.03.2012 – 9^ GIORNATA DI ANDATA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – GIRONE B)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 91 del 13 Aprile 2012
Delibere del Giudice Sportivo
6.1.3. RICORSO A.S.D. VIRTUS BOJANO 2011 - AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA
(GARA ROSETO – VIRTUS BOJANO 2011 DEL 22.03.2012 – 9^ GIORNATA DI ANDATA - CAMPIONATO REGIONALE
JUNIORES – GIRONE B)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 87 del 29/03/2012;
acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società Virtus
Bojano 2011, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa federale vigente;
rilevato preliminarmente che la società Roseto non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in
merito, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa federale vigente;
letto il citato reclamo, rileva che la società Virtus Bojano 2011 invoca la sussistenza della causa di
forza maggiore a giustificazione della mancata presentazione nei termini regolamentari per la
disputa della gara in epigrafe e chiede la conseguente ripetizione della gara medesima. Infatti il
Ford Transit che trasportava i calciatori accusava un improvviso calo di potenza mentre percorreva
la S.S. 87, all’altezza di Vinchiaturo. Chiamato il soccorso stradale, veniva accertato un guasto non
riparabile sul posto che rendeva necessario il ricovero del mezzo in officina. Venivano chiamati
quindi anche i Carabinieri che, una volta arrivati, constatavano quanto accaduto e rilasciavano
idonea dichiarazione allegata al ricorso.
A giudizio di questo GST i motivi addotti dalla reclamante per giustificare la mancata presentazione
per la disputa della gara sono ampiamente accettabili e certificati; ritiene pertanto che ricorrano tutti
i presupposti per dichiarare la sussistenza di causa di forza maggiore previsti dall’art. 55 NOIF.
Per tutti questi motivi,
D E C I D E
2. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Virtus Bojano 2011;
3. ai sensi dell’art. 55 NOIF, di riconoscere la sussistenza di causa di forza maggiore a
giustificazione della mancata disputa della gara in epigrafe;
4. di rimettere gli atti alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza, al fine
della ripetizione della gara medesima.
Nulla per la tassa reclamo non versata.
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