COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 13 Aprile 2012 Delibere del Giudice Sportivo 6.1.4. RICORSO POL. CHAMINADE A.S.D. – AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA (GARA FBSPORT – CHAMINADE DEL 02.04.2012 – 3^ GIORNATA DI RITORNO – CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI DI CALCIO A 5 – GIRONE A)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 91 del 13 Aprile 2012 Delibere del Giudice Sportivo 6.1.4. RICORSO POL. CHAMINADE A.S.D. - AVVERSO MANCATA DISPUTA GARA (GARA FBSPORT – CHAMINADE DEL 02.04.2012 – 3^ GIORNATA DI RITORNO - CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI DI CALCIO A 5 – GIRONE A) Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 05/04/2012; acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società Chaminade, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa federale vigente; rilevato preliminarmente che la società FBSport non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa federale vigente; letto il citato reclamo, rileva che la società Chaminade invoca la sussistenza della causa di forza maggiore a giustificazione della mancata presentazione nei termini regolamentari per la disputa della gara in epigrafe e chiede la conseguente ripetizione della gara medesima. Infatti il Ford Transit che trasportava i calciatori accusava un’improvvisa avaria mentre percorreva la S.S. 17, all’altezza di San Massimo. Tale avaria veniva riscontrata anche dal Responsabile della Polizia Municipale del Comune di San Massimo che constatava quanto accaduto e rilasciava idonea dichiarazione allegata al ricorso. A giudizio di questo GST i motivi addotti dalla reclamante per giustificare la mancata presentazione per la disputa della gara sono ampiamente accettabili e certificati; ritiene pertanto che ricorrano tutti i presupposti per dichiarare la sussistenza di causa di forza maggiore previsti dall’art. 55 NOIF. Per tutti questi motivi, D E C I D E 5. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Chaminade; 6. ai sensi dell’art. 55 NOIF, di riconoscere la sussistenza di causa di forza maggiore a giustificazione della mancata disputa della gara in epigrafe; 7. di rimettere gli atti alla Segreteria del CR Molise per gli adempimenti di competenza, al fine della ripetizione della gara medesima. Nulla per la tassa reclamo non versata.
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