COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 19 Aprile 2012 Delibere del Giudice Sportivo gara del 1/ 4/2012 FIAMMA LARINO – SPORTING CLUB TERMOLI
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 94 del 19 Aprile 2012
Delibere del Giudice Sportivo
gara del 1/ 4/2012 FIAMMA LARINO - SPORTING CLUB TERMOLI
Il Giudice Sportivo Territoriale,
a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 5/04/2012;
acquisito il reclamo avverso l’esito della gara in epigrafe ritualmente presentato dalla società
Sporting Termoli con le modalità e nei termini previsti dalla normativa federale vigente;
rilevato preliminarmente che la società Fiamma Larino non ha fatto pervenire le proprie
controdeduzioni in merito, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa federale vigente;
letto il citato reclamo, rileva che la società Sporting Termoli chiede l’applicazione ai danni della
società Fiamma Larino della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio
di 3-0 o, in subordine, la ripetizione della gara in epigrafe perché, a detta della reclamante, per un
breve lasso di tempo la società Fiamma Larino avrebbe schierato dodici calciatori. Infatti al 40’ del
secondo tempo durante un’azione d’attacco della società Sporting Termoli, il n. 13 della Fiamma
Larino Lepore Pietro, in quel momento in panchina a disposizione per un’eventuale sostituzione,
sarebbe entrato sul terreno di gioco senza autorizzazione dell’arbitro e senza che alcun compagno
di squadra uscisse, partecipando attivamente all’azione difensiva della propria squadra. Terminata
l’azione, il n. 4 della società Fiamma Larino abbandonava il terreno di gioco. Al termine della gara il
capitano della società Sporting Termoli si avvicinava all’arbitro e gli rappresentava quanto accaduto;
il direttore di gara avrebbe verificato la fondatezza del rilievo dal proprio taccuino e avrebbe
dichiarato che lo avrebbe riportato nel proprio referto di gara. Negli spogliatoi, il dirigente della
società Sporting Termoli sottoscriveva il rapporto di fine gara, anche se sullo stesso non era stata
riportata la sostituzione del n. 4 con il n. 13. In quel frangente il dirigente della Fiamma Larino, in
relazione all’accaduto, riferiva all’arbitro di aver richiesto lui la sostituzione e che l’arbitro a gesti
l’aveva autorizzata; in questo momento l’arbitro, ricordando l’accaduto, avrebbe inserito la
sostituzione sul rapportino di fine gara. Tale autorizzazione verbale, però, doveva ritenersi riferita al
semplice permesso di rientrare in campo al calciatore n. 4 della società Fiamma Larino che, in
seguito ad uno scontro di gioco, era uscito dal terreno di gioco. Pertanto la sostituzione non è stata
effettuata regolarmente.
Dal referto arbitrale, fonte privilegiata in questo grado di giudizio ai sensi dell’art. 35 CGS, non
emerge nulla di irregolare in merito a quanto reclamato dalla società Sporting Termoli, essendo la
sostituzione riportata al 49’ del secondo tempo. Sentito quindi l’arbitro a chiarimenti e,
successivamente, convocato presso il CR Molise, lo stesso direttore di gara ha rilasciato una
dichiarazione scritta dalla quale si evince che al 46’ del secondo tempo il calciatore n. 4 della
società Fiamma Larino Priore Marcello è uscito dal terreno di gioco per infortunio; al 49’ del
secondo tempo, prima dell’effettuazione di una rimessa laterale, l’arbitro faceva prendere parte alla
gara il calciatore n. 13 Lepore Pietro in sostituzione del citato n. 4, che in quel momento era nei
pressi della panchina, infortunato. Pertanto – ha affermato – i calciatori che hanno preso parte alla
gara sono stati sempre undici per ogni società. Osserva questo GST. La ricostruzione degli
avvenimenti effettuata dalla società Sporting Termoli non trova alcuna conferma negli atti ufficiali di
gara; l’arbitro ha regolarmente autorizzato (a gioco fermo) la sostituzione del calciatore n. 4, già al di
fuori del terreno di gioco, con il n. 13 e, quindi, non vi è stato alcun lasso di tempo in cui la società
Fiamma Larino si è trovata con dodici calciatori sul terreno di gioco. Per tutti questi motivi
D E C I D E
1. di respingere il reclamo così come proposto dalla società Sporting Termoli;
2. di convalidare il risultato della gara in epigrafe:
FIAMMA LARINO – SPORTING TERMOLI 1 – 1;
La tassa reclamo, non versata, sarà addebitata sul conto della reclamante.