COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. A.S.D. CAMPODIPIETRA CALCIO – INAMMISSIBILITA’ RICORSO DI 1° GRADO (GARA SANTELIANA – CAMPODIPIETRA DEL 12.03.2012 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIRONE B – 5^RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare 5.2.2. A.S.D. CAMPODIPIETRA CALCIO – INAMMISSIBILITA' RICORSO DI 1° GRADO (GARA SANTELIANA – CAMPODIPIETRA DEL 12.03.2012 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIRONE B - 5^RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso e visti gli atti ufficiali relativi al reclamo presentato dalla società ricorrente al G.S. relativo alla gara giocata il 12 marzo 2012 Santeliana - Campodipietra del campionato Juniores Regionale, osserva quanto segue. Il G.S. aveva dichiarato la inammissibilità del reclamo perché la società A.S.D. Campodipietra Calcio non aveva dato prova dell'invio di copia del reclamo alla società controparte. La ricorrente chiede l'annullamento della decisione del G.S. in quanto aveva provveduto all'invio della copia del reclamo alla società controparte e, per mera dimenticanza, non aveva allegato al reclamo stesso la ricevuta della raccomandata inviata alla società Santeliana. Al ricorso risulta allegata tale ricevuta che attesa l'avvenuto invio della copia del reclamo. Ciò porta a ritenere valido il reclamo di primo grado e, conseguentemente, ad annullare la decisione del G.S. per insussistenza della rilevata inammissibilità, con il rinvio degli atti allo stesso Giudice per l'esame del merito del reclamo. P.Q.M. delibera di annullare la decisione del G.S., relativa al reclamo presentato dalla società A.S.D. Campodipietra Calcio in merito alla gara giocata il 12 marzo 2012 contro la Santeliana, con rinvio degli atti allo stesso Giudice per l'esame del merito del suddetto reclamo. Nulla per la tassa non versata.
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