COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 19.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 14/ 4/2012 GIAROLE SAN CARLO – TRE VALLI
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 19.04.2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 14/ 4/2012 GIAROLE SAN CARLO - TRE VALLI
La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anticipatamente per il ritiro della
società TRE VALLI.
Dal referto di gara si evince che al minuto 37 del 2º tempo l'arbitro provvedeva ad espellere il portiere della
squadra TRE VALLI CALANDRI DANIELE per condotta gravemente sleale in quanto impediva ad un
avversario di avvalersi di una evidente opportunità di segnare una rete.
Subito dopo, mentre il suddetto calciatore si avviava agli spogliatoi, il dirigente accompagnatore responsabile
della società TRE VALLI signor BONGIOANNI BRUNO per protesta contro la decisione arbitrale ordinava ai
propri giocatori ed agli altri dirigenti di abbandonare il terreno di gioco.
L'arbitro tentava di convincere i giocatori, in particolare rivolgendosi al capitano , a rientrare sul terreno di gioco
e a riprendere la gara per i pochi minuti che mancavano al termine della stessa ma il signor BONGIOANNI
interveniva in modo irremovibile vietando ai propri giocatori di rientrare in campo ed intimando loro di fare
ritorno immediato negli spogliatoi.
A questo punto l'arbitro, visto inutile il tentativo, decretava la fine dell'incontro.
La mancata conclusione della gara deve pertanto addebitarsi alla società TRE VALLI responsabile del
comportamento del proprio dirigente accompagnatore non solo gravemente antisportivo ma altamente
diseducativo in un contesto di gara giovanile dove i dirigenti devono avere come compito precipuo quello di
educare i giovani atleti a loro affidati insegnando con il proprio esempio l'etica sportiva.
Per lo stesso motivo si deve censurare anche il comportamento dell'allenatore signor CAPOFERRI MIRKO per
aver accettato supinamente la decisione del proprio dirigente senza farvi alcuna opposizione.
Atteso quanto in premessa ed in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S.
SI DELIBERA:
- di assegnare gara persa alla società TRE VALLI mandandola ad omologare con il seguente risultato
GIAROLE SAN CARLO - TRE VALLI 3-0
- di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti disciplinari assunti per quanto in atti.