COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 19.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare, A) Reclamo della società A.S.D. RACCO ‘86 avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 43 del 29/03/2012 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara MURAZZO – RACCO ‘86, Campionato di Terza Categoria – girone B – Squalifica del tesserato MOLLO Francesco fino al 31/12/2012
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 56 del 19.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
A) Reclamo della società A.S.D. RACCO ‘86 avverso decisione del Giudice Sportivo di cui al
C.U. n. 43 del 29/03/2012 della Delegazione Provinciale di Cuneo in relazione alla gara
MURAZZO – RACCO ‘86, Campionato di Terza Categoria – girone B – Squalifica del tesserato
MOLLO Francesco fino al 31/12/2012
Preliminarmente la Commissione Disciplinare è costretta a ravvisare l’inammissibilità del ricorso in
esame atteso che lo stesso è stato proposto tardivamente, oltre il termine perentorio di sette giorni
dalla pubblicazione del Comunicato, così come previsto dalle Carte Federali.
Nel caso specifico la pubblicazione del Comunicato è del 29/03/2012 mentre il ricorso viene spedito
in data 07/04/2012, con lettera raccomandata peraltro neppure indirizzata alla Commissione
Disciplinare, bensì al Giudice Sportivo di Cuneo. La raccomandata viene altresì anticipata a mezzo
fax, sempre al Giudice di Cuneo, in data 06/04/2012. In entrambi i casi l’inoltro del ricorso avviene
tardivamente, oltre il termine di legge.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare, essendo preclusa ogni valutazione di merito,
D I C H I A R A
inammissibile il reclamo presentato dalla Società A.S.D. RACCO ’86.
La tassa di reclamo risulta versata solo in parte nella misura di euro 78,00. Si dispone, pertanto,
l’addebito della parte di tassa non versata, da quantificarsi in Euro 52,00.
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