COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO PROMOZIONE Gara: F.C. OTRANTO – U.S.D. STELLA JONICA del 11 Marzo 2012. (Reclamo della U.S.D. STELLA JONICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico del dirigente GALEONE Pietro e dei calciatori RABINDO Giuseppe e TROCCOLI Tommaso di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
CAMPIONATO PROMOZIONE
Gara: F.C. OTRANTO – U.S.D. STELLA JONICA del 11 Marzo 2012. (Reclamo della U.S.D.
STELLA JONICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
del dirigente GALEONE Pietro e dei calciatori RABINDO Giuseppe e TROCCOLI Tommaso di cui
alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale
Puglia).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo a margine citato;
udito il rappresentante della ricorrente;
esperite indagini;
rilevato che quanto dedotto dalla reclamante in merito alla inibizione del sig. GALEONE Pietro
ha trovato solo parziale conferma negli atti ufficiali, per cui può accedersi ad una riduzione della
sanzione essendo risultato il comportamento del suddetto dirigente gravemente ingiurioso,
minaccioso e antisportivo nei confronti dell’arbitro, ma non anche violento per cui adeguata si
appalesa la sanzione della inibizione fino al 15 marzo 2013;
ritenuto che può trovare solo parziale accoglimento il reclamo proposto dalla società reclamante
per il calciatore TROCCOLI Tommaso che per il suo comportamento meramente irriguardoso
può essere adeguatamente punito con la squalifica di n. 3 giornate effettive;
ritenuto infine che non merita modifica il provvedimento della squalifica fino al 30 giugno 2012
inflitta dal Primo Giudice al calciatore RABINDO Giuseppe, responsabile di un comportamento
gravemente minaccioso, irriguardoso e violento nei confronti del direttore di gara
P.Q.M.
D E L I B E R A
- ridursi al 15 marzo 2013 la inibizione inflitta al sig. GALEONE Pietro;
- ridursi a n. 3 giornate la squalifi inflitta al calciatore TROCCOLI Tommaso;
- confermarsi nel resto le impugnate decisioni;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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