COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.A. CIVILIS ATLETICO – A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO del 10 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. CIVILIS ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA Gara: A.S.A. CIVILIS ATLETICO – A.S.D. ROCCHETTA S. ANTONIO del 10 Marzo 2012. (Reclamo della A.S.D. CIVILIS ATLETICO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 56 del 15 Marzo 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; udito il rappresentante della ricorrente; esperite indagini; sentito ripetutamente l’arbitro che ha reso due supplementi di rapporto dai quali, con dovizia di particolari, è risultato che ogni tentativo esperito dal direttore di gara per sedare gli animi e consentire la ripresa della gara è risultato vano pur avendo più volte sollecitato i capitani delle due squadre e i rispettivi dirigenti autorizzati; considerato che, per costante giurisprudenza sportiva, una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo, del tutto inutile si appalesa stabilire quale soggetto vi abbia dato origine, pertanto la responsabilità della sospensione definitiva della gara va individuata nel fatto di aver partecipato alla rissa stessa per cui conseguente si appalesa la punizione sportiva della perdita della gara per entrambe le società e quindi va confermato il provvedimento del Primo Giudice P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. CIVILIS ATLETICO e per l’effetto addebitarsi la relativa tassa sul conto della stessa.
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