COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: REAL BARI – CALCIO CITTA’ DI BRINDISI del 11.03.2012 (Reclamo del Real Bari in data 29.03.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale Regionale di Bari comportanti per la Società la squalifica del campo per due gare, da disputarsi a porte chiuse in campo neutro, e l’ammenda di € 200,00, pubblicate su C.U. FIGC-LND, C.R. Puglia n. 58 del 22.03.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: REAL BARI – CALCIO CITTA’ DI BRINDISI del 11.03.2012 (Reclamo del Real Bari in data 29.03.2012 avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale Regionale di Bari comportanti per la Società la squalifica del campo per due gare, da disputarsi a porte chiuse in campo neutro, e l’ammenda di € 200,00, pubblicate su C.U. FIGC-LND, C.R. Puglia n. 58 del 22.03.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che l’istruttoria espletata ha confermato la dinamica dei fatti accertata in prime cure; dato atto che la reclamante non ha gravato il capo della delibera del Giudice Territoriale comportante la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Soc. Calcio Città di Brindisi; ritenuto adeguata la sola sanzione dell’ammenda elevata sino ad euro 600,00; tutto ciò esposto, in parziale accoglimento del gravame, DELIBERA 1) darsi atto dell’acquiescenza prestata dalla reclamante verso la sanzione sportiva della perdita della gara; 2) annullarsi la sanzione della squalifica del campo come disposta dal primo Giudice; di contro comminarsi l’ammenda nella maggiore misura di € 600,00; 3) restituirsi la tassa atteso il parziale accoglimento del reclamo
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