COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S.D. COSMANO SPORT – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO del 04.03.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Cosmano Sport del 12.03.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Regionale di Bari comportante la squalifica del calciatore CIAVARELLA Filippo sino a tutto il 08.09.2012, pubblicata su C.U. FIGC-LND, C.R. Puglia n. 54 del 08.03.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S.D. COSMANO SPORT – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO del 04.03.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Cosmano Sport del 12.03.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Regionale di Bari comportante la squalifica del calciatore CIAVARELLA Filippo sino a tutto il 08.09.2012, pubblicata su C.U. FIGC-LND, C.R. Puglia n. 54 del 08.03.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; considerato che l’istruttoria espletata non ha consentito una diversa ricostruzione dei fatti come addotti dalla reclamante; ritenuto di dover, comunque, ridurre la sanzione inflitta al calciatore Ciavarella Filippo sino a tutto il 30.6.2012, perché risulti proporzionata al fatto commesso, oltre che afflittiva (ne viene, infatti, impedita la partecipazione ad ulteriori gare fino al termine della corrente stagione sportiva); Tutto ciò innanzi considerato e ritenuto, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice Territoriale di Bari, DELIBERA 1) ridursi la squalifica inflitta al calciatore Ciavarella Filippo sino a tutto il 30 Giugno 2012; 2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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