COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare, CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: A.S.D. COSMANO SPORT – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO del 04.03.2012 (Reclamo dell’A.S.D. Cosmano Sport del 12.03.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Regionale di Bari comportante la squalifica del calciatore CIAVARELLA Filippo sino a tutto il 08.09.2012, pubblicata su C.U. FIGC-LND, C.R. Puglia n. 54 del 08.03.2012).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°64 del 19 Aprile 2012
Delibera della Commissione Disciplinare,
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
GARA: A.S.D. COSMANO SPORT – A.S.D. MANFREDONIA CALCIO del 04.03.2012 (Reclamo
dell’A.S.D. Cosmano Sport del 12.03.2012 avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale
Regionale di Bari comportante la squalifica del calciatore CIAVARELLA Filippo sino a tutto il
08.09.2012, pubblicata su C.U. FIGC-LND, C.R. Puglia n. 54 del 08.03.2012).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
considerato che l’istruttoria espletata non ha consentito una diversa ricostruzione dei fatti come
addotti dalla reclamante;
ritenuto di dover, comunque, ridurre la sanzione inflitta al calciatore Ciavarella Filippo sino a tutto il
30.6.2012, perché risulti proporzionata al fatto commesso, oltre che afflittiva (ne viene, infatti,
impedita la partecipazione ad ulteriori gare fino al termine della corrente stagione sportiva);
Tutto ciò innanzi considerato e ritenuto, in parziale riforma della decisione assunta dal Giudice
Territoriale di Bari,
DELIBERA
1) ridursi la squalifica inflitta al calciatore Ciavarella Filippo sino a tutto il 30 Giugno 2012;
2) non addebitarsi alcuna tassa atteso il parziale accoglimento del gravame.
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