COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 19 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento Procura Federale nei confronti della società Monte Alma e del tesserato Tolu Peppino.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 19 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento Procura Federale nei confronti della società Monte Alma e del tesserato Tolu Peppino. A seguito di deferimento del Vice Procuratore Federale emergeva che: - l’arbitro Cabiddu Stefano della Sezione AIA di Cagliari, nel rapporto, riferiva che, al termine della gara del Campionato di Promozione Fonni / Malaspina, disputata a Fonni il 12.03.2011, terminata col risultato di 3 a 0, mentre rientrava con i suoi assistenti negli spogliatoi, il dirigente della Pol. Malaspina, signor Tolu Peppino, non trascritto nella distinta della sua squadra, con atteggiamento minaccioso urlava nei suoi confronti e dei due assistenti, espressioni minacciose ed ingiuriose, cercando nel contempo di entrare negli spogliatoi, venendo tuttavia fermato dai dirigenti della società Fonni, intervenuti nel frattempo. Conseguentemente, il Giudice Sportivo territoriale irrogava a carico del Tolu Peppino l’inibizione a svolgere qualsiasi attività fino al 15.04.2011, ed il relativo provvedimento veniva pubblicato sul C.U. n° 36 del 18.03 2011 del C.R.Sardegna. Avverso il predetto provvedimento il Presidente della Pol. Malaspina proponeva reclamo nanti la Commissione Disciplinare Territoriale Sardegna, assumendo che, nel pomeriggio del 12.03.2011, il dirigente Tolu Peppino non poteva trovarsi a Fonni, in quanto quel giorno era impegnato, a Sennori con la propria squadra, partecipante al Campionato Juniores Provinciale, per la gara iniziata alle ore 16:00, Robur Sennori / Malaspina, come era possibile riscontrare dalla distinta della propria squadra. La C.D.T. del C.R. Sardegna rimetteva gli atti alla stessa Procura Federale, per gli ulteriori accertamenti, ed in particolare per verificare se effettivamente il Tolu dovesse rispondere del comportamento a lui ascritto, e fosse stato presente alla partita disputatasi a Fonni. A seguito delle indagini espletate, il Procuratore Federale, ritenendo doversi prestare fede al riconoscimento effettuato dall’arbitro in occasione dell’incontro Fonni / Malaspina, e quindi doversi ritenere responsabile, il Tolu degli addebiti contestati, ha domandato, davanti a questa Commissione Disciplinare, la applicazione a suo carico della inibizione per due mesi, ha inoltre domandato identica sanzione a carico del dirigentre Fiore Edoardo della società Malaspina, che sottoscrisse la distinta in occasione della gara Robur Sennori / Malaspina, nonché la sanzione dell’ammenda di Euro 250,00 a carico di quest’ultima società. Nella riunione odierna, il legale rappresentante della società Malaspina ha negato gli addebiti sostenendo che il dirigente Tolu Peppino, inserito nell’elenco della gara svoltasi a Sennori, valida per il Campionato Juniores Provinciale, non avrebbe mai potuto partecipare all’altro incontro disputatosi, pressochè contestualmente a Fonni, e rendesi il quel contesto responsabile dei fatti a lui ascritto. La società Malaspina ha fatto leva nell’identificazione del dirigente effettuata, in occasione dell’incontro disputatosi a Sennori, da parte dell’arbitro, nonché su altri elementi documenatli (fotografie9 che ritrassero il dirigente prima dell’incontro Juniores Provinciale. La Commissione, esaminate le due distinte di gara, disputatesi contestualmente, alle quali deve essere attribuito identico valore probatorio riguardo alla identificazione del dirigente Tolu Peppino, ritiene di dovere recedere alla tesi della società Malaspina. Non vi è infatti motivo di ritenere possibile che egli, dato per presente in occasione dell’incontro disputatosi a Sennori, ad ore 16:00 del giorno 12.03.2011, possa essersi trovato, alle ore 15:00 dello stesso giorno, a Fonni, in occasione della gara Fonni / Malaspina, ed abbia qui posto in essere il comportamento che gli è stato attribuito. Peraltro, nessun elemento atto ad inficiare la validità della distinta compilata in occasione dell’incontro Sennori / Malaspina (attraverso dichiarazione contraria resa dall’arbitro di quella gara, non sentito all’uopo dall’Ufficio Indagini) risulta acquisito agli atti. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di prosciogliere dagli addebiti i tesserati Tolu Peppino e Fiore Edoardo nonché la società Pol. Malaspina. Dispone il non addebito della tassa.
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