COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 19 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NORA NURAMINIS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 05.04.2012. Gara Nora Nuraminis / Tharros del 1° aprile 2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 19 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. NORA NURAMINIS (Campionato di 2^ Categoria) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 41 del 05.04.2012. Gara Nora Nuraminis / Tharros del 1° aprile 2012. Con reclamo tempestivamente depositato la Pol. Nora Nuraminis ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Gianluca Cocco è stato squalificato per quattro gare perché a gioco fermo si scagliava nel mezzo di una mischia con gamba alta e piede a martello, colpendo di striscio un calciatore avversario ad una gamba. Nei motivi dell’impugnazione si contesta la adeguatezza della sanzione comminata e si chiede la riduzione della squalifica. La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue. La condotta posta in essere dal giocatore squalificato è certamente meritevole di sanzione; tuttavia l’assenza di eventi o conseguenze lesive per il calciatore che il Cocco avrebbe colpito solo di striscio unitamente alla mancanza di prove circa l’intenzionalità del suo comportamento costituiscono quegli elementi fattuali dai quali desumere la chiara sproporzionalità del provvedimento di squalifica adottato. La Commissione, per tutte queste ragioni, in parziale riforma del provvedimento impugnato DELIBERA la riduzione delle giornate di squalifica da quattro a tre gare. Dispone il non addebito della tassa.
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