COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 19 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO ELMAS (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari) Avvreso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 29.03.2012. Gara Burcerese / Atletico Elmas dell’11 marzo 2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°45 del 19 Aprile 2102 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO ELMAS (Campionato Allievi Delegazione Provinciale di Cagliari) Avvreso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 29 del 29.03.2012. Gara Burcerese / Atletico Elmas dell’11 marzo 2012. La società Atletico Elmas ha proposto rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, non ha accolto il reclamo ed ha confermato l’omologazione del risultato di 3 a 2 in favore della società Burcerese. La società reclamante contesta la decisione del Giudice Sportivo sostenendo che la società Burcerese ha schierato in campo il calciatore Quarto Davide, il quale, nato il 3 giugno 1998, non avrebbe potuto prendere parte alla gara non avendo compiuto il 14° anno di età. La reclamante chiede, pertanto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della società Burcerese. La Commissione, letti gli, accertate le formalità procedurali, ed esaminati i motivi di gravame, rileva che dall’allegata distinta dei giocatori della società Burcerese non risulta che il calciatore Quarto Davide abbia preso parte effettivamente alla gara che qui interessa. Si ritiene, quindi, che il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo sia da considerarsi obiettivamente conforme agli atti e, come tale, debba essere confermato. Per detti motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo e dispone l’addebito della tassa.
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