COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLI Procedimento n.101/A ASD DUE TORRI (Me) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca (Soc. ASD Modica Calcio) – Gara Eccellenza Modica Calcio / Due Torri del 04.12.2011 – CU n.259 del 12.01.2012
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLI
Procedimento n.101/A
ASD DUE TORRI (Me) avverso rigetto reclamo per la posizione irregolare dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca (Soc. ASD Modica Calcio) - Gara Eccellenza Modica Calcio / Due Torri del 04.12.2011 – CU n.259 del 12.01.2012
Con tempestivo appello a questa Commissione Disciplinare la società ASD Due Torri, in persona del suo Presidente pro tempore ha impugnato la decisione in epigrafe. In particolare la società reclamante ha chiesto che venga assegnata gara perduta alla società ASD Modica Calcio in quanto i trasferimenti dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca dalla ACD Città di Vittoria alla ASD Modica Calcio erano irregolari. Questa Commissione Disciplinare con ordinanza pubblicata sul CU n. 309 del 07/02/2012 ha sospeso ogni decisione in ordine alla irregolare partecipazione alla gara in oggetto dei sui indicati calciatori avendo già rimesso, per competenza, gli atti alla Commissione Tesseramenti. La Commissione Tesseramenti con decisione pubblicata sul CU n.18/D del 12 aprile 2012 ha dichiarato validi i tesseramenti dei calciatori Filicetti Gianluca e Strano Luca a favore della ASD Modica Calcio. In virtù di quanto sopra esposto, il reclamo in questione è palesemente infondato. La circostanza che la società abbia fatto pervenire solo in data odierna dichiarazione di rinuncia all’appello per sopravvenuta carenza di interesse, è irrilevante ai fini della decisione di cui in dispositivo. PQM
La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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