COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 204/A A.S.D. GIBELLINA (TP), avverso l’accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Lib. Marsala per posizione irregolare del calciatore Biagio Bianco – Gara 3^ categoria Pol. Lib. Marsala / A.S.D. Gibellina del 18/03/2012 – C.U. N° 48 del 05/04/2012 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n. 204/A
A.S.D. GIBELLINA (TP), avverso l'accoglimento del reclamo proposto dalla Pol. Lib. Marsala per posizione irregolare del calciatore Biagio Bianco - Gara 3^ categoria Pol. Lib. Marsala / A.S.D. Gibellina del 18/03/2012 - C.U. N° 48 del 05/04/2012 del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani.
Con tempestivo appello proposto avverso la sopra indicata decisione, la Società A.S.D. Gibellina evidenzia l'inammissibilità del reclamo presentato dinanzi al Giudice Sportivo dalla Pol. Lib. Marsala, mancando il prescritto preannuncio (ex art. 29 comma 8 C.G.S.). Pertanto chiede l'annullamento della decisione assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani.
La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:
Con il reclamo introduttivo del giudizio di primo grado la Pol. Lib. Marsala, omettendo la proposizione del preannuncio, ha evidenziato al competente Giudice Sportivo la mancanza di autorizzazione di cui all'art. 34 n° 3 delle N.O.I.F., in capo al calciatore della A.S.D. Gibellina Bianco Biagio nato il 18/06/1996.
Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Trapani, ritenendo non prevista, dalla norma di cui all'art. 46 C.G.S., la necessità del preannuncio di reclamo ed avendo riscontrato l'effettiva partecipazione alla gara del suddetto calciatore, sprovvisto della necessaria autorizzazione trattandosi di quindicenne, ha disposto la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 in danno alla A.S.D. Gibellina.
L'appellante ha insistito in udienza nei motivi di appello, evidenziando ancora una volta la necessità del preannuncio nella fattispecie in esame.
L'appello non può essere accolto.
L'art. 46, che regola al titolo VI del C.G.S. la disciplina sportiva in ambito regionale limita la necessità del preannuncio di reclamo ai soli casi previsti dall'art. 29 commi 2 e 3 del C.G.S. La fattispecie in questione riguarda invece i casi dell'art. 29 comma 7 del C.G.S.
Va osservato che in passato il predetto art. 46, al comma 1, prevedeva la necessità del preannuncio di reclamo anche per i casi di cui all'art. 29 commi 5 e 7 (cfr. C.G.S. su C.U. N° 19/A del 21/06/2007), ma il testo è stato successivamente modificato nel senso sopra indicato.
P.Q.M.
Dispone respingersi l'appello come sopra proposto.
Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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