COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 209/A ASD PIERO MANCUSO (Pa) avverso perdita Gara 3-0, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di €. 500,00 – Gara campionato Promozione Girone C Belpasso – Piero Mancuso del 14.3.2012 – CU N. 407 del 29.3.2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n° 209/A ASD PIERO MANCUSO (Pa) avverso perdita Gara 3-0, penalizzazione di un punto in classifica, ammenda di €. 500,00 – Gara campionato Promozione Girone C Belpasso – Piero Mancuso del 14.3.2012 - CU N. 407 del 29.3.2012 Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.D. Piero Mancuso, nella persona del suo Presidente pro-tempore sig. Giuseppe Mancuso, ha impugnato la decisione in oggetto sostenendo la sussistenza palese e documentata della causa di forza maggiore dovuta all’improvviso ed imprevedibile incendio divampato a bordo del mezzo utilizzato per la trasferta. Nella difesa odierna rileva altresì che l’incontro veniva effettuato quale recupero infrasettimanale della 25° giornata di Campionato nella giornata di mercoledì, giorno nel quale quasi tutti i componenti della squadra frequentano la scuola media superore ed altri sono impegnati in attività lavorative dipendenti. In relazione a quanto sopra la società, poiché ritiene che l’evento accaduto sia improvviso ed esorbitante dalla normalità, e che quindi abbiano organizzato la trasferta con la massima diligenza, chiede la riformulazione della decisione assunta dal Giudice Sportivo. La Commissione Disciplinare Territoriale osserva quanto segue : é' ben noto per costante giurisprudenza sportiva ripetutamente fatta propria anche da questa Commissione, che l’impedimento determinato da causa di forza maggiore ricorre quando lo stesso sia “assoluto” e soprattutto laddove “nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità”. Ciò determina intanto nel giudicante la necessità di esaminare in concreto e non già per precedenti astratti la sussistenza dell'impedimento determinato da causa di forza maggiore. Le società, nelle loro trasferte, devono tenere in debito conto i possibili eventi impeditivi e temporalmente ritardanti che possono verificarsi, prevedendo l’orario necessario di percorrenza nelle trasferte da affrontare, anticipando opportunamente la partenza, assicurandosi la possibilità di reperire altro mezzo in sostituzione di quello non più utilizzabile, ecc... Tutto ciò al fine di dimostrare la propria doverosa attività nel rispetto delle norme federali e degli interessi propri e dei terzi direttamente coinvolti. Nel caso in esame non si raccoglie la sopra richiamata doverosa attività, in quanto dai motivi addotti al fine di escludere la responsabilità di contro si evince che la trasferta non è stata adeguatamente pianificata, né sono stati tenuti in debito conto possibili eventi impeditivi, né è stata assicurata la possibilità di utilizzare mezzi sostitutivi. In particolare si condivide il provvedimento del Giudice Sportivo, nella parte in cui viene affermato (cfr. documento depositato dalla società appellante) che il controllo è stato effettuato alle ore 13,20 e che dal luogo ove è avvenuto il guasto il raggiungimento della città di Belpasso avrebbe comportato almeno un’altra ora di tempo. Da tutto quanto sopra consegue che la reclamante non ha comunque adottato quei criteri di estrema prudenza come sopra specificati, al fine di potere fronteggiare l’insorgere di eventi impeditivi e temporalmente ritardanti, per cui alla stessa non può essere nella specie riconosciuta l'invocata causa di forza maggiore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a €. 130,00.
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