COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n.210/A ASD SPORTING ACIREALE (CT) avverso squalifica fino al 30.11.2012 calciatore Guzzetta Salvatore per tre gare calciatori Grasso Mario e Salvini Salvatore – Gara Campionato 3° Cat. ASD Sporting Acireale – ASD Club Inter GE del 07/04/2012 – CU n.50 del 12.04.2012 Delegazione Provinciale di Catania
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 438 del 17.04.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Procedimento n.210/A
ASD SPORTING ACIREALE (CT) avverso squalifica fino al 30.11.2012 calciatore Guzzetta Salvatore per tre gare calciatori Grasso Mario e Salvini Salvatore - Gara Campionato 3° Cat. ASD Sporting Acireale – ASD Club Inter GE del 07/04/2012 – CU n.50 del 12.04.2012 Delegazione Provinciale di Catania
Con tempestivo reclamo a questa Commissione Disciplinare la società ASD Sporting Acireale, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare rileva che il reclamo così come proposto è inammissibile ai sensi dell’art. 33 comma 6 CGS in quanto redatto in maniera assolutamente generica e privo di qualsiasi motivazione.
Limitatamente alla posizione del calciatore Guzzetta Salvatore questa Commissione rileva che la squalifica come inflitta dal giudice di prime cure altro non è che un errore materiale in cui è incorso quest’ultimo stante che dal rapporto arbitrale risulta in maniera inequivocabile che il calciatore espulso è il n.6 Guzzetta Giovanni ragion per cui la squalifica fino al 30.11.2012 deve intendersi inflitta a Guzzetta Giovanni anziché a Guzzetta Salvatore.
PQM
La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo per i motivi di cui in premessa.
Dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale commesso dal giudice di prime cure dovendosi intendere squalificato fino al 30.11.2012 il calciatore Guzzetta Giovanni dell’ASD Sporting Acireale anziché il calciatore Guzzetta Salvatore.
Dispone per l’effetto addebitarsi la tassa reclamo di € 130,00 non versata.
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