COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. A.C.D. FERENTILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTILLO – MONTEFRANCO DISPUTATA A FERENTILLO IL 19.02.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOC. A.C.D. FERENTILLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA FERENTILLO – MONTEFRANCO DISPUTATA A FERENTILLO IL 19.02.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 95 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA; HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 12.04.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la SOC. ACD FERENTILLO, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara. Per la Società reclamante il sig. Claudio Bartolini su delega del Presidente. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’istruttoria espletata ed in particolare dall’audizione del Direttore di gara è emerso che per circa quaranta secondi la squadra del Ferentillo non ha schierato il numero minimo di calciatori sotto-quota previsto dalle norme federali. Risulta infatti confermato che fra la sostituzione del numero 9 (Tavoloni Marco anno 1991) e l’ingresso in campo dell’altro sotto-quota numero 14 ( Arronenzi Joshua anno 1991) è trascorso il suddetto lasso di tempo. Alla luce della dettagliata ricostruzione effettuata dall’arbitro e, sostanzialmente, dalle stesse dichiarazioni rese dalla Società reclamante, deve escludersi che il Direttore di gara sia incorso in un errore tecnico. Il reclamo proposto dalla ACD Ferentillo è dunque infondato: la richiesta di ripetizione della gara deve essere pertanto disattesa con integrale conferma della delibera resa da G.S. P.Q.M. Delibera di respingere il reclamo.
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