COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. MONTECASTELLO VIBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLO DI VIBIO – COLOMBELLA 88 DISPUTATA A MONTECASTELLO DI VIBIO IL 17.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 1.800,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE GALLETTI BRUNO FINO AL 31.03.2013; INIBIZIONE AL PRESIDENTE VENCESLAI FABIO FINO AL 30.09.2012.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 13/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA A.S.D. MONTECASTELLO VIBIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA MONTECASTELLO DI VIBIO – COLOMBELLA 88 DISPUTATA A MONTECASTELLO DI VIBIO IL 17.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 102 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 21.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI EURO 1.800,00; INIBIZIONE AL DIRIGENTE GALLETTI BRUNO FINO AL 31.03.2013; INIBIZIONE AL PRESIDENTE VENCESLAI FABIO FINO AL 30.09.2012. HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 05.04.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società ASD Montecastello di Vibio, chiedendo la revoca o in subordine la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S.. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Alberto Tatangelo; per la Società erano presenti gli incolpati assistiti dall’Avv. Andrea Galli. MOTIVI DELLA DECISIONE Dagli atti ufficiali di gara e dall’audizione delle parti è emerso che al termine della gara, mentre faceva rientro negli spogliatoi, l’Arbitro veniva avvicinato dall’assistente di parte del Montecastello di Vibio, Sig. Bruno Galletti, il quale lo insultava e minacciava ripetutamente, brandendo la bandierina al suo indirizzo in modo intimidatorio; tale comportamento veniva reiterato anche all’uscita dell’Arbitro dagli spogliatoi e si protraeva per qualche minuto. Quando il Direttore di gara si accingeva ad abbandonare l’impianto sportivo con la propria auto, veniva raggiunto dal citato Sig. Galletti, dal Presidente Sig. Fabio Venceslai e da altre due persone non identificate ma, sulla base dei chiarimenti e delle indicazioni fornite dall’Arbitro alla Commissione, riconducibili alla società Montecastello di Vibio; dette persone insultavano e minacciavano il Direttore di gara e una di queste colpiva ripetutamente il finestrino tentando si aprire lo sportello dell’auto. Nonostante tale tentativo di non far partire l’autoveicolo, l’Arbitro riusciva ad abbandonare l’impianto sportivo. Successivamente, l’Arbitro stesso si avvedeva che un veicolo lo stava seguendo e l’occupante, approfittando di un semaforo rosso, usciva da detto veicolo e colpiva la sua auto con calci e manate; tale episodio, commesso – stando al referto – da uno dei due soggetti non identificati che poco prima lo avevano insultato e minacciato all’uscita degli spogliatoi, avveniva a circa 3 km di distanza da Montecastello di Vibio. Ciò posto, la Commissione rileva che la condotta tenuta dai Sig.ri Galletti e Venceslai debba essere adeguatamente sanzionata; tuttavia, tenuto conto del fatto che non vi è stato alcun contatto fisico fra gli stessi e il Direttore di gara, la sanzione dell’inibizione inflitta dal G.S. agli stessi può essere ridotta, rispettivamente, fino al 30.11.2012 e fino al 31.07.2012. Quanto all’ammenda, si rileva che l’applicazione di tale sanzione è sicuramente giustificata dai comportamenti tenuti dai tesserati e sostenitori al termine della gara all’interno dell’impianto sportivo; non appare invece sanzionabile la Società per l’episodio accaduto a distanza di circa 3 km dallo stadio di Montecastello di Vibio poiché, a norma dell’art. 4, comma 4 del C.G.S., le società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza, oltre che all’interno del proprio impianto sportivo, solo “nelle aree esterne immediatamente adiacenti” allo stesso, circostanza che, vista la distanza chilometrica indicata dall’Arbitro stesso, non ricorre nel caso di specie. Alla luce di quanto precede appare equo ridurre la sanzione dell’ammenda ad Euro 1.100,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla ASD Montecastello di Vibio: Riduce la sanzione dell’ammenda irrogata dal G.S. alla ASD Montecastello di Vibio ad Euro 1.100,00; Riduce la sanzione dell’inibizione irrogata dal G.S. al sig. Bruno Galletti fino al 30.11.2012; Riduce la sanzione dell’inibizione irrogata dal G.S. al sig. Fabio Venceslai fino al 31.07.2012; - Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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