F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 17 Aprile 2012 9) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CAMILLI PIERO A TUTTO IL 31.5.2012 A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE SEGUITO GARA GROSSETO/TORINO DEL 3.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 4.3.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 17 Aprile 2012 9) RICORSO DELL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL DIRIGENTE CAMILLI PIERO A TUTTO IL 31.5.2012 A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE SEGUITO GARA GROSSETO/TORINO DEL 3.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 4.3.2012) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 4.3.2012, ha inflitto la sanzione dell’inibizione a tutto il 31.5.2012 a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federale e a rappresentare la società nell’ambito federale, al dirigente, dell’U.S. Grosseto F.C. S.r.l., Camilli Piero. Tale decisione veniva assunta perché, al termine del 1° Tempo dell’incontro Grosseto/Torino disputato il 3.3.2012, al rientro negli spogliatoi il Camilli si sporgeva dalla tribuna e scagliava una moneta contro un Assistente, che ne era attinto a un ginocchio. Avverso tale provvedimento la società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.3.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 14.3.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’ U.S. Grosseto F.C. S.r.l. di Grosseto, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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