F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 18 Aprile 2012 4. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI COM. UFF. N. 82/A DEL 6.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. AMILCARE RIVETTI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L. DAL 4.11.2011); – INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FRANCESCO MAGLIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L.) – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, E AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 85 N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO IV) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (NOTA N.4550/465 PF 11-12 SP/BLP DEL 18.1.2012). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 01 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 227/CGF del 18 Aprile 2012 4. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI COM. UFF. N. 82/A DEL 6.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. AMILCARE RIVETTI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L. DAL 4.11.2011); - INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FRANCESCO MAGLIO (ALL’EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L.) - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, E AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 85 N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO IV) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (NOTA N.4550/465 PF 11-12 SP/BLP DEL 18.1.2012). (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012) Con ricorso preannunciato e formalizzato nei termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 82/A, la società Calcio Como S.r.l. di Como ed i signori Amilcare Rivetti e Francesco Maglio hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, riportata in epigrafe, lamentandone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma o, in subordine, il riconoscimento che gli stessi sarebbero incorsi, nel comportamento addebitato, in un errore scusabile. Risulta dagli atti che la Procura Federale, con nota del 18.1.2012 e su segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito alla C.D.N. i signori Amilcare Rivetti, Francesco Maglio e la società Calcio Como S.r.l., per aver violato il primo, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società evocata, l’art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S., e, unitamente al sig. Maglio, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale della stessa società, di aver violato l’art. 8, comma 1 C.G.S. e la Calcio Como S.r.l. quale responsabile ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.. L’addebito contestato si riferisce alla mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini previsti, dell’avvenuto pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di settembre 2011 e nella sottoscrizione e deposito, presso la Co.Vi.So.C. di una dichiarazione, relativa ai predetti adempimenti, non veridica. Nello specifico si è riferito che a seguito di accertamenti eseguiti dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., era emerso che la società, malgrado avesse dichiarato di aver provveduto, nei termini di cui all’art. l’art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F., ad attestare l’avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati e dipendenti per il primo trimestre della corrente stagione sportiva, nella realtà non aveva liquidato i compensi spettanti ad un calciatore. La C.D.N. ha inflitto le sanzioni di cui oggi è cognizione, nel maturato convincimento della fondatezza dell’addebito rivolto in considerazione del fatto che la variazione di tesseramento del giocatore Francesco Ripa, già tesserato per la A.S.G. Nocerina, era stata resa esecutiva dalla Lega Pro in data 30.9.2011, con effetto dal 30.8.2011 e che la Calcio Como S.r.l. aveva corrisposto al calciatore anche gli emolumenti relativi al mese di settembre, seppur oltre il termine del 14.11.2011. Tutti gli odierni reclamanti hanno opposto che non vi sarebbe stata violazione dell’art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F. e norme correlate, poichè – come già dedotto nel giudizio di primo grado – il rapporto contrattuale con il calciatore Ripa si sarebbe instaurato solo in data 3.10.2011, a seguito della concessione del visto di esecutività sulla variazione di tesseramento da parte della Lega Pro nel pomeriggio del 30 settembre precedente, con la conseguenza che nessun inadempimento relativo ad obbligazioni contrattuali potrebbe addebitarsi per il periodo luglio-settembre 2011 essendo l’approvazione della Lega Pro condizione di efficacia del negozio sottoscritto il 31.8.2011. In questo senso non sarebbe sussistente neanche la correlata imputazione (ugualmente sanzionata) di aver sottoscritto e depositato l’attestazione - da parte del Rivetti e del Maglio – di aver “effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori” per le mensilità del periodo luglio-settembre 2011. Dopo l’istruzione, è stata fissata l’odierna discussione, nel corso della quale sono stati sentiti l’avv. Stefano Vitale, su delega dell’avv. Grassani, per i reclamanti e l’avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, che hanno concluso, rispettivamente, per l’accoglimento del ricorso il primo e per il suo rigetto il secondo. La Corte esaminati gli atti e valutate appieno le argomentazioni addotte dalle rispettive parti a sostegno delle loro tesi, ritiene che il ricorso proposto dalla società Calcio Como S.r.l. e dai signori Amilcare Rivetti e Francesco Maglio sia fondato e meritevole di integrale condivisione. Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell’art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F. le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.Soc, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (il primo, nel caso di specie) “l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati”. L’ultima locuzione usata “contratti ratificati” appare indubitabilmente avvinta da nesso logico e giuridico alla disposizione di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della legge 23.3.1981 n. 91 secondo i quali “ 1.Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. 2. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione”. Se ne ricava, sotto il profilo sistematico, che la costituzione del rapporto di lavoro è subordinata ad alcune condiciones iuris tra cui la stipulazione in forma scritta – a pena di nullità – e, soprattutto, la verifica positiva della sua conformità a parametri legali rappresentata dalla approvazione del negozio giuridico da parte della competente Federazione. Solo con l’intervenuta approvazione può parlarsi, allora, di “contratto ratificato” come di un negozio che ha piena cittadinanza, sia sotto il profilo della validità che di quello della sua efficacia, nel più ampio contesto dei rapporti vincolanti in ambito federale. Lo snodo, attraverso cui si deve passare per giungere alla soluzione della controversia in esame, è proprio quello di valutare se il contratto stipulato tra la Calcio Como S.r.l. ed il sig. Ripa abbia prodotto effetti giuridicamente vincolanti dalla data della sua sottoscrizione o se, invece, tali effetti trovino il proprio momento genetico solo nell’intervenuta approvazione da parte dei competenti organi federali. Deve dirsi, a questo riguardo, che l’art. 12 della legge n. 91/1981, nel testo originario, poi sostituito dall’art. 4 del D.L. n. 485/96, prevede(va) che al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società siano sottoposte ai controlli stabiliti dalle federazioni sportive. Sulla base di questa previsione (e del relativo principio) non si può dubitare che il potere di controllo trovi concretizzazione nella potestà di “approvare” il contratto, quale tipico atto espressivo di quella funzione, con la conseguenza che l’approvazione è una condizione legale (condicio iuris), al realizzarsi della quale è subordinata la produzione degli effetti del contratto e senza la quale al vincolo negoziale è negata qualsiasi idoneità a produrre mutamenti nelle posizioni giuridiche soggettive dei contraenti. Ciò posto, nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che la società ha tempestivamente depositato il contratto-tipo, intervenuto tra la stessa e il calciatore Francesco Ripa e che la Lega Pro, con nota del 10.9.2011 ha comunicato la sospensione della variazione di tesseramento del calciatore in attesa di poter valutare gli elementi formali e le precisazioni richieste con la medesima nota, fornite il 23 settembre successivo. Solo in data 30.9.2011 la Lega Pro ha concesso il visto di esecutività alla variazione di tesseramento a far data dal giorno della sottoscrizione del contratto tipo. E’ convincimento, allora, di questa Corte che il contratto stipulato in data 31.8.2011 sia stato approvato in data 30.9.2011 e che sia divenuto pienamente produttivo di effetti giuridici da quella data. Ne deriva che solo il completo dispiegarsi dell’efficacia ha imposto alla società di provvedere ai conseguenti adempimenti sul piano lavoristico e fiscale nonché, ovviamente, sul piano del sinallagma, con il calciatore. Non condivisibile appare, allora, la motivazione del Giudice di prime cure che ha irrogato le descritte sanzioni alla società Calcio Como S.r.l. sulla base del pagamento della mensilità di settembre 2011 al calciatore Ripa in un termine successivo a quello indicato dall’art. 85 N.O.I.F., perché così si confonde il piano della giuridica produzione degli effetti di un contratto con quello dell’adempimento delle obbligazioni recate dallo stesso negozio. In altri termini, allo scadere del primo trimestre nessun obbligo di comunicazione incombeva – riguardo al rapporto col calciatore Ripa – alla società Calcio Como S.r.l. poiché la fondamentale condicio iuris dell’approvazione non si era avverata. Venuta a giuridica esistenza questa, il contratto spiegava, anche tra le parti, i suoi effetti e la società ne era tenuta al perfetto adempimento, anche per ciò che riguardava la decorrenza delle retribuzioni. Diversamente opinando si dovrebbe affermare che un contratto non approvato poteva spiegare effetti giuridici ed economici, ma non è questo l’avviso della Corte. La stessa trama argomentativa supporta anche il convincimento della Corte che la dichiarazione congiunta del sig. Rivetti e del sig. Maglio non possa essere qualificata come mendace o, comunque, non corrispondente al vero proprio perché, in relazione al primo trimestre della Stagione Sportiva, la società Calcio Como S.r.l. aveva adempiuto a quanto previsto dall’art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F., non rilevando a questo fine la peculiare posizione del calciatore Ripa, la cui pratica di variazione del tesseramento risultava – con riferimento allo stesso arco temporale – sospesa. Le considerazioni che precedono depongono, quindi, per l’accoglimento del reclamo proposto dalla società Calcio Como S.r.l. e dai signori Amilcare Rivetti e Francesco Maglio con conseguente annullamento della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 61/CDN del 9.2.2012. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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