F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 20 Aprile 2012 5) RICORSO DEL CALCIO COMO S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 93 N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 6, C.G.S. E 85, LETTERA C), PARAGRAFO V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5536/464 PF11-12/SP/BLP DEL 20.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 20 Aprile 2012 5) RICORSO DEL CALCIO COMO S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX COM. UFF. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 93 N.O.I.F. IN RELAZIONE ALL’ART. 8, COMMA 6, C.G.S. E 85, LETTERA C), PARAGRAFO V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. (NOTA N. 5536/464 PF11-12/SP/BLP DEL 20.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012) Con ricorso preannunciato e formalizzato nei termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 82/A/2010, la società Como Calcio S.r.l. di Como ha proposto reclamo avverso quanto deciso, nei suoi confronti, dalla Commissione Disciplinare Nazionale, così come riportato in epigrafe, lamentandone l’erroneità e chiedendone l’integrale riforma per le seguenti ragioni di doglianza, articolate in quattro motivi che possono così indicarsi: 1) Violazione del principio del “ne bis in idem” e consumazione del potere di azione da parte della Procura Federale; 2) Assenza di normativa specifica in materia di elargizione di premi discrezionali e asserita insussistenza della violazione dell’art. 93 N.O.I.F.; 3) Insussistenza della contestata violazione dell’art. 85 N.O.I.F. ; 4) Errore scusabile. Risulta dagli atti che la Procura Federale, con nota del 20.2.2012, su segnalazione della Co.Vi.So.C. del 12.12.2011, ha deferito alla C.D.N. i signori Antonio Di Bari, Amilcare Rivetti e la società Como Calcio S.r.l. di Como, per aver violato il primo, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società sino al 3.11.2011, l’art. 93 N.O.I.F. in relazione all’art. 8, comma 6 C.G.S., nonché violazione dell’art. 85 medesimo testo, lett. C) par. V in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S., il signor Amilcare RivettiI per aver, nella medesima qualità ma a far data dal 4.11.2011, violato l’art. 85, lett. C), par. V N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. e la società Como Calcio S.r.l. ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.. L’addebito contestato si riferisce all’avvenuta corresponsione di premi ai tesserati della suddetta società, nel corso dei mesi di luglio, agosto e settembre 2011 in esecuzione di accordi verbali e non di rituali pattuizioni depositate presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini previsti, dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e contributi ENPALS relativi a detti premi Nello specifico il Requirente ha riferito che a seguito di accertamenti eseguiti dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., era emerso che la società aveva provveduto a pagare ai propri tesserati, nel periodo in riferimento, premi per complessivi € 106.500,00 sulla base di accordi verbali e non di negozi ritualmente depositati presso la L.I.C.P. come previsto dall’art. 93 N.O.I.F. e, conseguentemente, non aver provveduto, nei termini di cui all’art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F., ad attestare l’avvenuto pagamento dei premi che precedono ai tesserati, nonché al deposito della documentazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals. La C.D.N., nella seduta dell’8.3.2012 ha disposto, su istanza dell’interessato assentita dalla Procura Federale, l’applicazione dell’inibizione per giorni 20 nei confronti del signor Amilcare Rivetti e inflitto le sanzioni di mesi due di inibizione al signor Antonio Di Bari e la penalizzazione di punti uno in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nei confronti della società Como Calcio S.r.l. di Como. Nel reclamo, in sintesi, la società denuncia (sub 1) la violazione del principio del “ne bis in idem” in quanto la Procura Federale avrebbe già consumato il proprio potere di azione con altro atto di deferimento, del 18.1.2012, riguardante fatti relativi al ritardato pagamento degli emolumenti al giocatore Francesco Ripa, rilevati nel corso del medesimo atto ispettivo di cui all’odierna cognizione. Deduce, al riguardo, che non avendo il Requirente proceduto alla contestazione di quanto successivamente riferito con la nota del 20.2.2012, si sarebbe formato una sorta di “giudizio di irrilevanza” con conseguente impossibilità di procedere ad ulteriore e autonoma contestazione. Si assume poi, sub 2), che non vi sarebbe stata alcuna violazione della disposizione ex art. 93 N.O.I.F. in quanto la norma disciplina l’obbligo di deposito degli accordi relativi a premi individuali intervenuti entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, ma nulla dispone circa i premi erogati a titolo di liberalità. In relazione a quanto dedotto sub 3) la società, nel lamentare che la Commissione Disciplinare Nazionale nulla avrebbe detto nella sua decisione circa la responsabilità per violazione dell’art. 85 N.O.I.F., malgrado la puntuale contestazione della Procura Federale, con conseguente vizio della decisione, reputato pregnante poiché comportante la penalizzazione poi inflitta, deduce la diversa natura degli emolumenti riconosciuti sulla base degli accordi depositati e quelli corrisposti come erogazioni liberali, con la conseguenza che esse sarebbero sottratte a contribuzione. Quanto al motivo sub 4) la reclamante invoca, come già fatto in primo grado, la scusabilità dell’errore in cui sarebbero incorsi i dirigenti per il “difficilissimo inquadramento normativo e l’assenza di precedenti simili” in ordine alla contestata doverosità della contribuzione sui c.d. “premi”. Conclude chiedendo la revoca della sanzione inflitta dal Giudice di prime cure. Dopo l’istruzione, è stata fissata l’odierna discussione, nel corso della quale sono stati sentiti l’avv. Mattia Grassani, per la reclamante ed il dott. Giorgio Chinè in rappresentanza della Procura Federale, che hanno concluso, rispettivamente, per l’accoglimento del ricorso il primo e per il suo rigetto il secondo. La Corte esaminati gli atti e valutate appieno le argomentazioni addotte dalle rispettive parti a sostegno delle loro tesi, ritiene che il ricorso proposto dalla società Como Calcio S.r.l. di Como non possa essere accolto. Le contestazioni, in punto di fatto e in sintesi, sono due: il riconoscimento e liquidazione, ai n. 14 tesserati della società, di “premi”, in buste paga separate, nel trimestre luglio/settembre 2011, per complessivi € 106.000,00 e l’aver omesso di versare e depositare la documentazione relativa al pagamento dei contributi fiscali e previdenziali previsti. Le ragioni opposte dalla reclamante in modo puntuale e articolate non hanno pregio di condivisione. La società, in primo luogo, si duole che il deferimento di cui alla cognizione della C.D.N. e delle odierne Sezioni Riunite non avrebbe potuto essere disposto in quanto, sulle risultanze della medesima ispezione della società di revisione, la Procura aveva già effettuato un atto di deferimento solo nei confronti del pagamento di emolumenti al giocatore Francesco Ripa, senza nulla osservare e denunciare in esito al distinto fatto del pagamento dei “premi” agli altri tesserati. Evoca, al riguardo, il principio del “ne bis in idem” e quello giurisprudenziale della ritenuta “irrilevanza” riguardante fatti violativi di norme rilevati nel medesimo contesto ma non denunciati. Richiama, in proposito, quanto affermato da questa Corte di Giustizia Federale, anche a Sezioni Unite, relativamente all’invalidità di plurimi e successivi deferimenti riguardanti la medesima condotta fenomenica, allorché la stessa sia stata apprezzata e valutata dal requirente in sede di primo e diverso atto introduttivo del giudizio. Queste Sezioni Unite, pur ribadendo la validità del ricordato principio, ritengono che la fattispecie di cui all’odierna cognizione sia affatto diversa e, perciò, si riveli erroneo il presupposto fattuale e motivazionale della difesa. Dagli atti depositati si apprezza l’erroneità dell’assunto difensivo che vuole la CO.VI.SOC quale organo funzionalmente connesso alla Procura Federale, poiché essa è organo sicuramente distinto, come emerge dagli artt. 78 e ssgg. N.O.I.F. e quindi dotato di autonomia decisionale nel riferire all’organo inquirente fatti sanzionabili, anche con atti distinti e in date separate purché, anche se riferite alla medesima ispezione, il complessivo referto non confligga con criteri di ragionevolezza temporale per la necessità di compiere differenti valutazioni. Ora, nell’episodio che è sottoposto all’odierna cognizione, vi è da osservare che la CO.VI.SOC, con proprio atto del 12.12.2012, ha riferito unicamente la violazione delle regole federali relativamente agli emolumenti pagati al giocatore Francesco Ripa, allegando solo un prospetto nel quale erano riportate, schematicamente, altre ipotesi di violazione, senza che di esse si riferisse come oggetto di puntuale accertamento o, peggio, di denuncia. Rispetto ad esse la medesima Commissione, solo con autonomo e distinto atto redatto lo stesso 12.12.2011, ha riferito alla Procura Federale l’avvenuta violazione delle norme di cui agli artt. 85 e 93 N.O.I.F. e delle correlate disposizione del C.G.S.. Non è difficile apprezzare, pertanto, come si tratti di fattispecie distinte, di violazioni diverse di norme solo parzialmente comuni (l’art. 85 N.O.I.F.) con la conseguente impossibilità di poter considerare sia la possibile decadenza del potere di azione del Requirente sia di dedurre qualsiasi implicita manifestazione di irrilevanza, proprio perché non si tratta di una “condotta”, intesa come fenomeno unitario, ma dell’apprezzamento di autonome e non correlate azioni, neanche astrette da un vincolo di continuazione. Il denunciato vizio della decisione impugnata, per quanto detto, non si ravvisa. Ad identica soluzione si perviene per quanto riguarda il motivo sub 2), ovvero la ritenuta (erroneamente in tesi) sussistenza della violazione dell’art. 93 N.O.I.F. e la dedotta inesistenza di normativa specifica in tema di premi discrezionali. L’insostenibilità dell’argomentazione difensiva si trae sia dalla lettera che dal sistema della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra tesserati e società sorretto dall’art. 93 e ssgg. N.O.I.F. ma, soprattutto, dalla ratio che li giustifica, cioè che ogni rapporto di tipo economico e normativo tra di loro deve essere non solo conforme a tipologie approvate ma preventivamente portato a formale conoscenza della Lega. E’, infatti, previsto, che ogni contratto relativo a premi collettivi, per obiettivi specificati e non superiori al numero ammesso, deve essere depositato entro il 30 settembre (per le società della Lega Professionisti Serie C) o il 31 dicembre per quelle della Lega Nazionale Professionisti. I premi individuali sono ammessi se riferiti ad accordi, anche integrativi al contratto, depositati perentoriamente il 31 dicembre di ciascuna stagione. La società deduce, compiendo un’ardita operazione ermeneutica, che da un lato che l’art. 93 N.O.I.F. non disporrebbe nulla in ordine ai riconoscimenti pattuiti oltre il termine predetto e che, in ogni caso, si tratterrebbe di erogazioni liberali effettuate senza alcun preventivo accordo. Sul punto v’è da dire che non corrisponde al vero che il citato art. 93 N.O.I.F. non dispone alcunché in materia di premi discrezionali (ovviamente, nel caso, individuali) riconosciuti dopo il 31 dicembre di ogni stagione sportiva perché la norma de qua li consente, esclusivamente, ove risultino da accordi stipulati e depositati entro il termine perentorio suindicato. L’avverbio “esclusivamente” e l’aggettivo “perentorio” indicano con estrema evidenza che non sono ammesse pattuizioni difformi, per modi e termini, dai parametri legali. L’altra obiezione della difesa coglie, pur argomentando a contrariis, proprio la ratio della norma, ovvero l’inammissibilità di erogazioni liberali per asseriti accordi verbali, non conosciuti, che possono divenire facile strumento per aggirare gli espliciti divieti imposti dalla norma e riportati nel successivo art. 94. Nessun accordo verbale né atto di asserita liberalità possono, quindi, essere ammessi al di fuori degli schemi legali posti a garanzia di trasparenza dei rapporti patrimoniali. Per quanto detto, anche questo motivo di censura avverso la decisione del giudice di prime cure non può essere condiviso. Sulla denunciata omessa motivazione in ordine alla violazione dell’art. 85 N.O.I.F. (sub 3), intesa come vizio che comporterebbe, per la sua decisività, la nullità della decisione di primo grado la Corte dissente radicalmente. I motivi di tale dissenso vanno colti, in primo luogo, sulla non condivisione della omessa motivazione su un punto decisivo della decisione in quanto la Commissione ha affermato (non smentita dalla reclamante) che la società “ha versato, attraverso l’elaborazione di buste paga separate, premi a 14 tesserati…” e che “detti versamenti sono avvenuti in forza di accordi verbali e non di accordi depositati presso la Lega Italiana Calcio professionistico”, ed anche che “alla data del report la medesima società non aveva effettuato il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti sopra meglio specificati”. La motivazione che precede è, ad avviso di questa Corte, ampiamente descrittiva e affermativa, da un lato, dell’obbligatorietà (e non liberalità) degli emolumenti versati e, dall’altro e in conseguenza, dell’obbligo di provvedere al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali, con annessa dimostrazione documentale nei termini. Obbligo, va ricordato, che non è eliso dalla nullità degli accordi verbali poiché, per regola generale riguardante ogni rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2126 c.c., la retribuzione è comunque dovuta anche in caso di nullità del relativo contratto. Affermata la obbligatorietà della dazione, ne discende il dovere di versare sia l’Irpef che i contributi Enpals, per cui non può affermarsi che la motivazione della decisione sia assolutamente carente quanto, semmai, non in linea con la pretesa della reclamante di ravvisare la natura liberale dei premi versati sui quali, in ogni caso e per norma cogente, spetta sempre e comunque, trattandosi di “emolumenti”, l’assoggettamento alle imposizioni fiscali e contribuzioni previdenziali (Testo Unico sulle imposte sui Redditi, D.P.R. 917/86 e D. Lgs. C.P.S. n. 708/47 ratificato dalla legge n. 2388/52). L’avere apprezzato, comunque, la doverosità della liquidazione postula la obbligatorietà degli adempimenti correlati per cui l’applicazione della sanzione è conseguenza automatica di tal apprezzamento, come avvenuto ed evidente, anche senza il puntuale richiamo della norma correlata. Il motivo di doglianza è, pertanto, immeritevole di condivisione. Da ultimo la pretesa scusabilità dell’errore, di cui al punto 4) del reclamo, non appare munita di giuridica consistenza, stante la chiarezza e linearità della normativa di settore che non consente, ad avviso del giudicante, perplessità interpretative o difficoltà attuative. Né a diversa conclusione possono condurre le decisioni giurisprudenziali citate dalla difesa poiché si tratta di fattispecie in cui è stata ravvisata un’obiettiva difficoltà da parte del destinatario delle disposizioni, che qui non ricorre. Alla luce della complessiva motivazione sopra riportata, il reclamo della società Calcio Como S.r.l. di Como è respinto con conferma integrale, sul punto, della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dal Calcio Como S.p.A. di Como. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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