F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 07 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 19 Novembre 2010 2) RICORSO DELL’U.S. ANGRI 1927 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARNICELLI RAFFAELE SEGUITO GARA FORTIS MURGIA IRSINA/ANGRI CALCIO 1927 DEL 26.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 29.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 73/CGF del 07 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 97/CGF del 19 Novembre 2010 2) RICORSO DELL’U.S. ANGRI 1927 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARNICELLI RAFFAELE SEGUITO GARA FORTIS MURGIA IRSINA/ANGRI CALCIO 1927 DEL 26.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 29.9.2010) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 29.9.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Carnicelli Raffaele. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Fortis Murgia Irsina/Angri Calcio 1927 del 26.9.2010, il Carnicelli calciava con violenza il pallone, a gioco fermo, contro un calciatore avversario colpendolo al volto. Avverso tale provvedimento l’U.S. Angri 1927 A.S.D. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.9.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 5.10.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’U.S. Angri 1927 A.S.D. di San Valentino Torio (Salerno) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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