F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del13 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 luglio 2009 4) RICORSO DEL F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MIANI SIMONE SEGUITO GARA RIETI/ARMANDO PICCHI DELL’1.2.2009 (Delibere del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 4.2.2009 – Com. Uff. n. 97 del 5.2.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del13 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 282/CGF del 20 luglio 2009 4) RICORSO DEL F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MIANI SIMONE SEGUITO GARA RIETI/ARMANDO PICCHI DELL’1.2.2009 (Delibere del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 4.2.2009 – Com. Uff. n. 97 del 5.2.2009) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva al calciatore Miani Simone la squalifica per tre giornate effettive seguito gara Rieti/Armando Picchi dell’1.2.2009, per aver “colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. cui all’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S.. Con atto del 6.2.2009 la società F.C. Rieti propone reclamo alla C.G.F. motivando: 1) in fatto: sostiene la ricorrente che lo scontro è avvenuto lontano dalla svolgimento del gioco a seguito di un diverbio e che il Miani avrebbe solo “allontanato” l’avversario con un gesto scomposto e senza danni o conseguenza per quest’ultimo; 2) in diritto: eccessività della sanzione, in funzione della ricostruzione fattuale sopra espressa, ai sensi dell’art. 19.4 b) C.G.S., con attribuzione di diversa qualificazione al gesto compiuto dal calciatore, attribuendogli antisportività invece di violenza (come operato dal Giudice Sportivo), escludendo la volontarietà del comportamento violento dando un diverso contenuto a quanto repertato dall’assistente di linea, determinate poi ai fini della qualificazione del gesto. Concludeva infine considerando la sanzione inflitta al Miani eccessiva anche in rapporto al altre evidenziate nello stesso Com. Uff. 97 del 5.2.2009 Richiede la reclamante, conclusivamente, - la riduzione della sanzione ad 1 giornata di gara ovvero nella misura ritenuta di giustizia; - l’acquisizione della“prova Televisiva”. Il reclamo va respinto.La Corte, esaminati gli atti, rileva che il comportamento tenuto dal calciatore Miani Simone, in quanto evidentemente intenzionale, come chiaramente desumibile dal rapporto dell’assistente – fonte privilegiata di prova del fatto -, integra, senza alcun dubbio, gli estremi della condotta violenta di cui all’art. 19, comma 4 lett. b) C.G.S., il quale prevede quale minimo edittale (già comminato da Giudice Sportivo) la squalifica di tre giornate di gara, la ricostruzione dell’episodio della reclamante non è accoglibile e, tantomeno, la generica richiesta della “prova televisiva” normativamente disciplinata e non applicabile al caso di specie. Per questi motivi, la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Rieti S.r.l. di Rieti e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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