FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2007-2008 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 6/A del 19 Luglio 2007

FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2007-2008 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 6/A del 19 Luglio 2007 Il Consiglio Federale Visto il Comunicato Ufficiale n. 6/A del 3 maggio 2007; Visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. TEMPIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega Professionisti Serie C, a conclusione della quale nella riunione del 10/11 luglio 2007 la Commissione ha rilevato il mancato possesso di uno dei requisiti per l’ammissione al campionato di competenza (serie C2) per la stagione sportiva 2007/2008; Preso atto in particolare che la Co.Vi.So.C ha riscontrato: “mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta di euro 207.000,00, come certificato dalla Lega Professionisti Serie C”; Vista la comunicazione in data 12 luglio 2007, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società dell’esito di tale istruttoria; Preso atto che la società ha tempestivamente proposto ricorso alla Co.Vi.So.C., omettendo tuttavia di allegare nel termine perentorio all’uopo fissato nell’allegato B) del C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, la documentazione comprovante l’avvenuto rilascio, da parte di istituto di credito, della prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta; rilevato che la Co.Vi.So.C., nella riunione del 17 luglio 2007, esaminate le ragioni della reclamante e constatato il “mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta di euro 207.000,00”, ha espresso parere non favorevole alla ammissione della società al campionato di competenza; preso atto che, in data 17 luglio 2007, successivamente alla scadenza del termine perentorio del 14 luglio 2007, ore 19.00, fissato nell’allegato B) del C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007 e dopo la conclusione della riunione Co.Vi.So.C, la società ha trasmesso via fax alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ulteriore documentazione comprensiva della fideiussione bancaria rilasciata, in data 16 luglio 2007, da parte di Istituto bancario; preso atto che, in data 18 luglio 2007, è pervenuto alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, tramite corriere, un plico contenente la documentazione trasmessa via fax in data 17 luglio 2007; esaminato il ricorso proposto alla Co.Vi.So.C. e le ragioni addotte dalla reclamante; acclarato che, per espressa previsione contenuta nel citato allegato B) del C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, il termine ultimo del 14 luglio 2007, ore 19.00, entro il quale far pervenire la documentazione attestante l’avvenuto adempimento di tutte le prescrizioni fissate per l’ammissione ai campionati, ha natura perentoria; rilevato, altresì, che la documentazione tardivamente prodotta dalla società via fax il 17 luglio 2007 ed in originale il 18 luglio 2007, non può essere presa in considerazione da questo Consiglio, in quanto il rispetto del termine trasgredito è previsto a pena di decadenza delle facoltà esercitabili in sede di ricorso; ritenuto di doversi conformare al parere della Co.Vi.So.C. non favorevole all’ammissione della società al campionato di competenza; visti l’art. 12 della Legge 23 marzo 1981, n. 91 e l’art. 27 dello Statuto d e l i b e r a di respingere il ricorso della società U.S. TEMPIO S.r.l. e, conseguentemente di disporre la non ammissione della stessa al campionato di serie C2 (stagione sportiva 2007/2008).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it