FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2008-2009 – – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/A del 18 Luglio 2008
FIGC – Consiglio Federale – Stagione sportiva 2008-2009 - – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 15/A del 18 Luglio 2008
Il Consiglio Federale
•visto il Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008;
•visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione
prodotta dalla società U.S. MASSESE 1919 S.r.l.e su quanto trasmesso dalla Lega
competente, a conclusione della quale nella riunione del 9 e 10 luglio 2008 la
Commissione ha accertato per la stessa società il difetto dei requisiti per l’ammissione
al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2008/2009) di seguito indicati:
-“mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di €
207.000,00, come certificato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
-mancato deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, secondo le modalità
dalla stessa stabilite, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli
emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2008 compreso, ad alcuni tesserati, come
certificato dalla medesima Lega;
-esistenza di debiti nei confronti di società affiliate alla F.I.G.C. per l’importo di €
90.840,90 per premi di preparazione come certificato dalla Lega Italiana Calcio
Professionistico;
-mancato pagamento delle ritenute IRPEF riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al
mese di aprile 2008 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori
addetti al settore sportivo;
-mancato ripianamento della carenza patrimoniale per € 344.537,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall’art. 2482 ter del codice civile come
risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2007”;
•vista la comunicazione in data 11 luglio 2008, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato
la società U.S. MASSESE 1919 S.r.l.di avere accertato a suo carico la mancanza dei
suddetti requisiti di ammissione al campionato di competenza ;
•esaminato il ricorso proposto, le ragioni addotte dalla reclamante e tenuto conto del
riscontro operato dalla Co.Vi.So.C sul “deposito oltre il termine perentorio del 15 luglio
2008, ore 19:00, della documentazione asseritamente comprovante il possesso dei
requisiti previsti per l’ammissione al campionato professionistico di competenza”;
•acclarato che, per espressa previsione contenuta nell’allegato A) paragrafo VII), del
Comunicato Ufficiale n. 93/A del 5 maggio 2008 il termine ultimo del 15 luglio 2008,
ore 19:00, entro il quale depositare la documentazione comprovante l’integrazione degli
adempimenti per l’ammissione al campionato di competenza, ha natura perentoria ;
•visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C. all’accoglimento del
ricorso;
•ritenuto di doversi conformare al suddetto parere contrario all’ammissione della società
U.S. MASSESE 1919 S.r.l. al campionato di competenza;
•su proposta del Presidente Federale, visti l’art. 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e
l’art. 27 dello Statuto
d e l i b e r a
di respingere il ricorso della società U.S. MASSESE 1919 S.r.l e di disporre, conseguentemente, la
non ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2008/2009).